Il Consiglio di Gestione dell’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) ha approvato in via definitiva il testo degli emendamenti che riguardano i seguenti principi contabili:
- OIC 28 Patrimonio netto
- OIC 32 Strumenti finanziari derivati.
Con il comunciato stampa del 28 gennaio 2019 è stato inoltre chiarito che l'OIC 7- I certificati verdi è stato abrogato in quanto la disciplina è terminata nel 2018. Come chiarito le modifiche apportate dagli emendamenti agli OIC28- OIC 32 approvati si applicano ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2018 o da data successiva. Si ricorda che gli emandamenti di modifica erano stati messi in bozza dal 1° agosto 2018 al 1° ottobre 2018.
A onor del vero le casistiche affrontate negli emendamenti riguardano un numero circoscritto di bilancio in quanto incidono su:
- certificati verdi
- warrant
- operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.
In particolare, per quanto riguarda il principio contabile OIC28-Patrimonio netto, la principale modifica riguarda il fatto che la nota integrativa debba includere l’informativa sul fair value dei contratti derivati aventi ad oggetto azioni della società per i quali, la determinazione del numero di azioni assegnate ai possessori avviene solo al momento dell’effettivo esercizio dell’opzione. Come chiarito nel principio, gli eventuali effetti derivanti dall’applicazione delle novità possono essere rilevati prospetticamente ai sensi dell’OIC 29- Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
Per quanto riguarda invece il principio contabile o OIC 32- Strumenti finanziari derivati è stata modificata la voce di Conto Economico in cui indicare il rilascio di una riserva non recuperabile passando da:
- D.19.d- Svalutazione di strumenti finanziari derivati
- B.13 - Altri accantonamenti.
Come si evince dalle motivazioni dell'emendamento, la modifica si è resa necessaria perchè bisognerebbe distinguere la natura del fondo rischi così come previsto dall'OIC 31- Fondo per rischi e oneri e TFR, dato questo che è complesso in caso di derivati in quanto composto da due distinte parti: l'elemento coperto (o sottostante) ed il derivato di copertura. Perciò la soluzione più corretta era indicarlo nella voce generica B13. Nel principio 32 sono stati forniti anche esempi illustrativi.