Da oggi, lunedì 28 gennaio 2019 nell’ambito del processo tributario telematico è disponibile il nuovo servizio di richiesta di accesso temporaneo al fascicolo processuale telematico. La nuova funzionalità è stata realizzata per la parte non ancora costituita in giudizio e consente la visualizzazione degli atti e dei documenti processuali relativi a ricorsi e appelli iscritti ai rispettivi registri generali.
In particolaregli uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie
- esaminano la richiesta di accesso temporaneo
- possono accoglierla o rifiutarla, comunicandone l’esito al richiedente tramite PEC.
- In caso di autorizzazione alla consultazione, la visibilità del fascicolo processuale è consentita per un periodo di 10 giorni di calendario.
E' questo quanto annunciato nel comunicato stampa n.18 del Ministero dell'Economia e delle Finanza del 25 gennaio 2019 qui allegato.
Si ricorda che nel decreto fiscale 119/2018 collegato alla Legge di bilancio 2019 sono introdotte alcune norme mirate ad estendere l'utilizzo del processo tribuatrio telematico. In particolare:
- dal 1° Luglio 2019 è stata introdotta l’obbligatorietà di procedere alle notifiche e ai depositi, all’interno del processo tributario di primo e secondo grado, esclusivamente in via telematica. Inoltre le parti che parteciperanno al giudizio senza l’aiuto di un difensore, potranno utilizzare le modalità telematiche laddove indichino nel ricorso o nel primo atto introduttivo il proprio indirizzo pec.
- spunta anche la possibilità, previa richiesta nel primo atto introduttivo al processo, di poter partecipare a distanza alle udienze pubbliche mediante un collegamento audiovisivo tra l’aula dell’udienza e il domicilio indicato dal contribuente. Affinché tutto ciò sia possibile sarà necessario assicurare attraverso il rispetto delle regole tecniche-operative previste, che vi sia in entrambi i luoghi la possibilità reciproca di vedere tutte le persone presenti. Per garantire un’organizzazione efficiente delle udienze a distanza, viene stabilito che almeno una udienza al mese, per ogni sezione, venga dedicata esclusivamente alle pubbliche udienze che abbiano richiesto il collegamento audiovisivo a distanza.