Il primo esterometro riferito alle fatture emesse a gennaio 2019 e l'ultimo spesometro riferito al secondo semestre 2018 hanno la stessa sorte quasi per fare un passaggio di consegne. Infatti fino all'annuncio della proroga della scadenza iniziale del 28 febbraio 2019, a poche ora dal termine è arrivata la nota del MEF che ne comunica lo slittamento al 30 aprile 2019. Il decreto del Presidente del Consiglio dei MInistri del 27 febbraio 2019 Modifica dei termini di trasmissione dei dati relativi a spesometro, esterometro e comunicazioni liquidazioni IVA, nonche' proroga dei termini per i versamenti IVA e le comunicazioni dei dati per i soggetti che facilitano le vendite a distanza tramite l'uso di interfacce elettroniche è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.54 del 05-03-2019.
L’entrata in vigore per tutti i contribuenti della fattura elettronica a partire dal 1° gennaio 2019, ha fatto si che venisse meno il tradizionale spesometro e quindi la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di ricevere dati, probabilmente di semplice elaborazione, in merito alle operazioni con l’estero.
Come e’ noto ormai con il termine "Esterometro" s’intende la nuova comunicazione mensile delle fatture emesse e ricevute verso/da soggetti non residenti, compreso lo Stato del Vaticano e la Repubblica di San Marino. Si precisa che benchè fosse la speranza di molti, l'entrata in vigore di questa nuova comunicazione non ha sostituito la comunicazione INTRA per le operazioni comunitarie, che continua ad esistere senza aver subito modifiche.
In generale, nei confronti dei soggetti esteri comunitari o extra comunitari non vi è l'obbligo di emettere la fattura elettronica, tuttavia l'emissione anche facoltativa, fa venir meno per tali operazioni l'obbligo dell'esterometro. Tale posizione delle Entrate è stata ribadita anche nel videoforum del 15 gennaio 2019 tenutosi con il CNDCEC. In particolare l'Agenzia ha chiarito che la trasmissione dell fattura elettronica con il codice destinatario XXXXXXX( 7 volte X) consente di evitare l'invio per quella fattura della comunicazione esterometro ma non i modelli INTRA. Restano tuttavia in vigore le semplificazioni sui modelli INTRA introdotte dal 2018 in seguito al Provvedimento del 25.9.2017.
Sono esclusi dall'esterometro i soggetti esteri identificati ai fini IVA in Italia ex art. 35-ter del DPR 633/72 o che abbiano nominato un rappresentante fiscale, i soggetti forfettari o minimi. Interessante il fatto che sono escluse dalla comunicazione esterometro tutte le operazioni documentate da bolletta doganale, incluse importazioni ed esportazioni di beni.
Si riepilogano di seguito le operazioni da includere della comunicazione “esterometro”:
- fatture emesse verso soggetti comunitari non stabiliti anche se identificati ai fini IVA in Italia, per i quali non è stata emessa fattura elettronica tramite SdI;
- fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti;
- fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari per cui non è stata emessa la fattura elettronica e per le quali non c’è una bolletta doganale;
- autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari;
- autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extraUe.
SCADENZE 30 APRILE 2019 |
Esterometro relativo alle fatture riferite al mese di gennaio 2019 |
Esterometro relativo alle fatture riferite al mese di febbraio 2019 |
Spesometro riferito alla comunicazione delle fatture del secondo semestre 2019 |