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EDILIZIA: TRATTAMENTO FISCALE CONTRIBUTI ENTI BILATERALI

1 minuto, Redazione , 25/01/2019

Edilizia: trattamento fiscale contributi enti bilaterali

La Commissione nazionale casse edili chiarisce l'assoggettamento fiscale dei contributi a enti bilaterali dopo la risposta dell'Agenzia delle Entrate 24-2018

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 La Cnce, con  una lettera alle Casse edili pubblicata  sul proprio sito, fornisce chiarimenti sulla risposta ad interpello dell'agenzia delle Entrate del 4 ottobre 2018, n. 24 riguardante  l'assoggettamento fiscale dei contributi versati ad enti bilaterali e delle relative  prestazioni . La commissione  precisa che la risposta dell'Agenzia non introduce novità  rispetto al trattamento fiscale ordinario, previsto dalla circolare  n. 55 del 1999 del Ministero delle Finanze  per i contributi  finalizzati ad erogare prestazioni assistenziali di natura sociale e sanitaria ai lavoratori dell'edilizia. 

Si riconferma quindi che il regime contributivo delle somme versate alle Casse edili è il seguente:

  •  imponibilità della maggiorazione del 18,5% quale accantonamento lordo per ferie e gratifica natalizia, e dell'eventuale contributo locale di mutualizzazione degli eventi di malattia e infortunio;
  • assoggettamento a contribuzione nella misura del 15% del loro ammontare delle somme versate alla Cassa edile dal datore di lavoro e dal lavoratore a tutti gli altri titoli (contributo istituzionale complessivo: art. 36, lett. a), ccnl 18 giugno 2008, contributo per l'Ape ed ogni altra contribuzione);
  •  esclusione dalla base imponibile delle quote di adesione contrattuale e degli eventuali contributi associativi riscossi tramite la Cassa edile.
  • Non assoggettabili a ritenuta le prestazioni erogate dagli enti bilaterali per premio natalità, asili nido e scuole materne. 

Nessun cambiamento nella procedura (comunicazione n. 152/1999) per cui  ciascuna Cassa Edile/Edilcassa deve verificare ogni anno l'incidenza percentuale della spesa per prestazioni assistenziali erogate ai lavoratori e, dedotto il contributo a carico del lavoratore, deve comunicare il risultato alle imprese iscritte affinché provvedano ad incrementare di tale percentuale l'imponibile fiscale dei propri dipendenti operai.
Le altre contribuzioni alla Cassa Edile non sono assoggettabili o perché già soggette a ritenuta alla fonte (Gnf) o perché finalizzate a prestazioni diverse , non a favore dei lavoratori (gestione Cassa, rimborsi malattia/infortunio alle imprese, quote di adesione contrattuale, gestione enti formazione e sicurezza, ecc.).
 

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