L'inps ha fornito alcune precisazioni sul riscatto agevolato della laurea nella circolare 36 2019 . Ricordiamo che il decreto legge su Reddito di cittadinanza e pensioni ha previsto la possibilità di riscattare gli anni di studio per il conseguimento della laurea per chi ha meno di 45 anni, versando una quota fissa di circa 5,200 euro per ogni anno di studio. L'agevolazione consente un risparmio di piu del 50% sul metodo di calcolo normalmente previsto per i lavoratori occupati . La norma è stabile cioè non ha scadenza, ma ha alcuni paletti per l'applicazione:
- è riservata a chi non ha ancora compiuto i 45 anni (nella conversione in legge si sta discutendo dell'innalzamento del limite o addirittura della sua eliminazione;
- non sono agevolabili periodi soggetti al metodo di calcolo pensionistico retributivo ma solo contributivo. Per i periodi a cavallo dei due sistemi si potrà agevolare solo la parte successiva al 1 gennaio 1996.
- possono essere riscattati gli anni del corso di laurea e di dottorato di ricerca non coperto da contribuzione; se nello stesso periodo sono stati versati contributi obbligatori per motivi di lavoro il periodo non è riscattabile
- non è applicabile per la nuova pensione anticipata Quota 100.
Inoltre come per le altre forme di riscatto della laurea il massimo di annualità riscattabili è quello definito dal corso legale degli studi (ad es. 5 per giurisprudenza) e non quelli effettivamente utilizzati.
Il costo del riscatto agevolato è calcolato con le stesse modalità di quello destinato oggi solo agli inoccupati: moltiplicando l’aliquota contributiva Ivs vigente (33%) per il reddito minimo soggetto a imposizione della Gestione Inps di artigiani e commercianti.
La circolare ha precisato che:
- l’importo retributivo di riferimento è rapportato al periodo oggetto di riscatto ed è attribuito temporalmente e proporzionalmente ai periodi medesimi. Il contributo è rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.
- se il riscatto del corso di studi è già definito con l’integrale pagamento dell’onere dovuto, non si può chiedere la rideterminazione dell’onere in base ad una modalità alternativa;
- se è iniziato il pagamento rateale, si potrà interrompere lo stesso, ottenere l’accredito del periodo corrispondente alla quota versata del capitale come già determinato e presentare - per il periodo del corso di studi residuo - nuova domanda di riscatto il cui onere potrà essere determinato, a richiesta, con il criterio alternativo;
- se il riscatto non si è ancora perfezionato con l’accettazione dell’onere si potrà ritirare la domanda in questione e proporne una successiva, con la consapevolezza che i criteri di calcolo dell’onere terranno conto della nuova data di presentazione della domanda.
Le domande di riscatto del corso universitario di studi in forma agevolata possono essere presentate sul sito INPS secondo le modalità già in uso (utilizzando il PIN INPS o l'identità SPID o CNS).