L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato lo scorso 14 gennaio la circolare n. 2 2019, con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alle maggiorazioni previste dalla lagge di bilancio 2019 ( Legge 145/2018) su alcune sanzioni in materia di lavoro.
Si tratta ad esempio della maggiorazione del 20% sulle sanzioni già previste per :
- art. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002) che disciplina la c.d. maxisanzione per lavoro nero;
- art. 18 del D.L. n. 276/2003, che unisce sostanzialmente le condotte interpositorie (caporalato);
- art. 12 del D.Lgs. n. 136/2016, che punisce le violazioni degli obblighi amministrativi connessi alle procedure di distacco transnazionale;
- lett. i commi 3 e 4 dell’art. 18- bis, del D.Lgs. n. 66/2003, in materia di durata massima dell’orario di lavoro, riposo settimanale, ferie e riposo giornaliero:
la maggiorazione è invece del 10% sugli importi dovuti per la violazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ( D.Lgs. n.81/2008).
I nuovi importi maggiorati saranno applicabili per le irregolarita verificate a partire dal 1 gennaio 2019. A questo proposito viene specificato che :"come più volte evidenziato dalla giurisprudenza – la collocazione temporale di condotte a carattere permanente va individuata nel momento in cui cessa la condotta stessa (ad es. il mantenimento di un lavoratore “in nero” a cavallo tra il 2018 e il 2019 sarà soggetto ai nuovi importi sanzionatori) ".
Nel limite di 15 milioni di € annui le somme risultanti dalle attività di vigilanza saranno destinate all’incremento del Fondo risorse decentrate dell’Ispettorato nazionale del lavoro per la valorizzazione del personale a prescindere dall’organo di vigilanza che abbia irrogato la sanzione.
Infine la circolare comunica che sono state avviate le procedure per l’istituzione di un apposito codice tributo , nel frattempo potranno essere utilizzati i vecchi codici con gli importi maggiorati.