L'Ispettorato nazionale del lavoro ha emanato la circolare n. 1 del 14 gennaio 2019, con la quale si illustrano le modalità di verbalizzazione delle ispezioni . In particolare vengono considerati i casi in cui siano oggetto di indagine sia aspetti giuslavoristici che contributivi e assicurativi, al fine di semplificare le attività di accertamento e per assicurare la giusta tempistica per la tutela dei destinatari dei verbali stessi .
La circolare afferma innanzitutto che tutte le risultanze ispettive possono essere riportate in verbali separati rispettivamente per gli aspetti amministrativo-sanzionatori e contributivi.Infatti il verbale unico, (art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004) riguarda esclusivamente la contestazione di sanzioni amministrative di cui alla L. n. 689/1981.
Inoltre precisa che ai fini del rispetto degli obblighi di cui all’art. 14 della L. n. 689/1981, “il termine di 90 giorni non decorre più da tanti singoli verbali o atti provvedimentali, bensì la decorrenza dello stesso va individuata nel momento in cui si sono conclusi gli accertamenti nel loro complesso, e nel caso di vigilanza amministrativa e previdenziale/assicurativa, (...) decorre dall’acquisizione e valutazione di tutti gli elementi di carattere previdenziale/assicurativo.
La verbalizzazione separata delle risultanze ispettive comporta, inoltre, la necessità che il verbale contributivo –normalmente oggetto di successiva notifica per lo più a causa dei complessi calcoli di liquidazione dei contributi e premi dovuti – rechi i riferimenti del verbale amministrativo. Qualora i tempi della verbalizzazione in materia previdenziale/assicurativa, invece, coincidano con quelli utili per la contestazione degli illeciti amministrativi, il personale ispettivo avrà cura di assicurare una notifica tendenzialmente contestuale dei diversi verbali".
In tema di termini e mezzi di impugnazione l'ispettorato segnala, ad esempio, l’impossibilità di ricorrere innanzi al Comitato ex art. 17 D.Lgs. n. 124/2004 avverso entrambi i verbali (amministrativo e contributivo) che abbiano avuto ad oggetto l’accertamento dei medesimi rapporti di lavoro. In tal caso infatti, l’unico verbale che potrà essere impugnato innanzi al Comitato sarà quello notificato per primo, ordinariamente coincidente con il verbale unico di contestazione di illeciti amministrativi, cui seguirà il verbale contenente i profili di natura previdenziale/assicurativa.
La circolare fornisce anche degli esempi puntuali di formule e annotazioni specifiche da utilizzare nei diversi casi per assicurare ai destinatari la conoscenza dei mezzi e dei termini di impugnazione dei provvedimenti.