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LEGGE SUL SALARIO MINIMO: ECCO IL TESTO BASE

Legge sul salario minimo: ecco il testo base

A che punto è il ddl sul salario minimo. Nuove proposte da PD e CNEL ma intanto stop agli emendamenti il 6 maggio; ecco il testo base

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Proseguono  i lavori della Commissione Lavoro del Senato  sul tema dell' istituzione salario minimo orario  . Ricordiamo che la proposta di salario minimo è  un tema di cruciale importanza per il Governo che lo ha inserito anche nel DEF 2019  appena approvato .  

La Commissione lavoro ha deciso ieri a maggioranza di adottare come testo base di discussione  il ddl  n.658 proposto dal M5S, mentre fino ad oggi la discussione  aveva riguardato  due diversi DDL: 

  • uno presentato dalla  senatrice Catalfo, 5 Stelle (658), e  
  • quello a prima firma Laus , PD (n. 310).

La Presidente della commissione ha infatti ritenuto di non attendere il confronto con una nuova proposta di legge presentata dal Senatore Nannicini  e con l'ulteriore proposta  ancora non depositata a firma del CNEL (l'organismo depositario di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore). 

E' stato anche anche fissato il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti al testo al prossimo 6 maggio 2019, nonostante la richiesta di rinvio da parte dei  senatori della minoranza.  

Ricordiamo  di seguito  i principali contenuti delle due proposte di legge che dovranno dunque trovare presto una sintesi  in Commissione,  prima di giungere alla discussione dell'Aula:  
La proposta della senatrice Catalfo (Movimento 5 Stelle) , presidente della Commissione lavoro , prevede che :   

  • In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori una retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente alla quantità e qualità del lavoro prestato.   Si considera tale il trattamento economico complessivo,  non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale, e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali.
  •  In presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili , il trattamento economico complessivo non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria stessa, e in ogni caso non inferiore all'importo previsto  al primo comma.
  •  Ai fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente si applicano per le organizzazioni dei lavoratori i criteri associativo ed elettorale di cui al testo unico della rappresentanza, recato dall'accordo del 10 gennaio 2014 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL, e per le organizzazioni dei datori di lavoro i criteri del numero di imprese associate  e del numero di dipendenti delle imprese medesime in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse.
  •  Qualora manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dell'articolo 2, il trattamento economico complessivo cui fare riferimento è quello previsto dal contratto collettivo territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro e in mancanza, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo fino al suo rinnovo e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2.
  • Gli importi sono incrementati annualmente sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente.
  • Ai fini dell'applicazione della presente legge sono fatti salvi i contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale vigenti, fino alla loro scadenza.

La proposta  sul salario minimo a firma Laus,  Boldrini,  Cirinnà ecc. invece  prevede:

  • un  salario minimo orario   non  inferiore a 9 euro l'ora al netto dei contributi previdenziali e assistenziali,  applicabile a  tutti i rapporti  di lavoro. 
  • Il valore orario del salario  è incrementato il 1° gennaio di ogni anno in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definito dall'Istituto nazionale di statistica. 
  • con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuati, previo accordo con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale:

a) i contratti di importo inferiore a 9 euro a cui estendere le disposizioni nonché i casi di esclusione ;

b) le modalità di incremento dei salari di importo superiore al salario minimo orario.

  •  Le pubbliche amministrazioni non stipulano contratti né erogano contributi o finanziamenti se i soggetti con cui instaurano rapporti o a cui erogano benefìci retribuiscono i propri lavoratori con compensi di importo inferiore al salario minimo orario; il mancato rispetto di quanto stabilito dal comma 1 comporta la nullità del contratto o l'esclusione dai benefìci.
  • Il datore di lavoro che, in violazione delle disposizioni in materia di salario minimo orario di cui agli articoli 2 e 3, corrisponde al lavoratore compensi inferiori al salario minimo orario, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 15.000.

Nella discussione ripresa in sede referente il 10 aprile scorso  erano  emersi profili critici e distinguo,  ad esempio :

  • le possibili conseguenze economiche di un intervento legislativo in materia di salario minimo orario, che  porterebbe infatti ad un aumento dei costi del lavoro per le casse dello stato  con immediato rialzo, per percentuali anche del 50 per cento, delle basi d'asta nei contratti pubblici ,   in particolare in assenza di una contestuale  riduzione del costo del lavoro con il taglio del cuneo fiscale, ma, e soprattutto, senza la piena applicazione dell'articolo 39 della Costituzione. In questo senso alcuni relatori hanno anche evidenziato il costo particolarmente elevato del salario minimo proposto per le piccole imprese e per le famiglie ad esempio che impiegano collaboratori domestici e caregiver in un momento di crisi economica e occupazionale . Si considera da rivedere la cifra di 9 euro proposti  per ridimensionarla attorno a 5/6 euro anche per evitare il rischio di ricorso al lavoro nero.
  • Il sottosegretario Durigon, a nome del Governo ha affermato che il tema della rappresentatività  costituisce il cuore del problema. A suo parere un intervento mirato in materia, che dovrà prevedere anche il taglio del cuneo fiscale, potrà mettere fine al mercato del lavoro selvaggio. A tale scopo ha giudicato tuttavia necessario un largo contributo con un dialogo tra CNEL, INPS e Governo ;
  • Forza Italia ha sottolineato la presenza di contratti definiti "pirata" e delle cosiddette cooperative spurie, colpevoli di sottopagare i lavoratori  , pur evidenziando che tale problema esula dal tema tecnico del " salario minimo" ,  nel senso che richiede invece un potenziamento dei controlli e dell'organico dell'Ispettorato del lavoro; comunque  andrebbero previste le coperture finanziarie ai costi di questi provvedimenti provocherebbero; Si  suggerisce anche in prospettiva  il superamento  della retribuzione oraria per prendere in cosniderazione modalità piu moderne nella valutazione del lavoro  , legate alla produttivita effettiva, come per il "lavoro agile"
  • Il senatore Nannicini del PD  ha evidenziato che sarebbe opportuno non già definire la misura del salario minimo in una legge,  bensì affidarla ad una commissione tripartita, che possa adattarla all'andamento del mercato del lavoro.  La legge dovrebbe sancire che la giusta retribuzione prescritta dall'articolo 36 della Costituzione è quella stabilita dalla contrattazione collettiva che va salvaguardata. In questa ottica, sono necessari  meccanismi certi e condivisi di misurazione della rappresentatività delle organizzazioni ,  garantendo  anche forme più evolute  di partecipazione alle scelte e alle dinamiche aziendali.  
  •   Il senatore Audino di M5S  ha affermato di considerare doveroso  intervenire su un tema importante e delicato, a favore di una platea vasta; distinguendo l'esame di altri temi  come lavoro nero ,  lavoro sommerso,  e  cuneo fiscale "che ovviamente andrà affrontato, ma a tempo debito".  Ha concluso che il disegno di legge n. 658 rappresenta un'iniziativa che va incontro alle necessità dei lavoratori, che devono sempre sentirsi tutelati dallo Stato". 

Allegato

DDL 658 M5S su salario minimo

Tag: EMERGENZA CORONAVIRUS- GREEN PASS EMERGENZA CORONAVIRUS- GREEN PASS LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

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