In tema di appalti e subappalti la Cassazione ha affermato ieri che per la tutela del lavoratore non è necessaria la prova di un doppio credito ma solo di quello verso il datore di lavoro per il quale ha prestato l'opera. Il lavoratore ha diritto quindi di rivolgersi sia alla società appaltatrice che alla società subappaltatrice per trovare completa tutela dei propri crediti retributivi e contributivi.
La Sentenza n. 834 pubblicata il 15 gennaio 2019, riguardava il caso il un lavoratore impiegato da una ditta in subappalto in opere intestate a Telecom Italia. ha ribaltato il giudizio di merito riaffermando un importante principio
I giudici hanno ribadito che la solidarietà sancita dall’art. 29, comma 2 del D.Lgs n. 276/2003 e dall’art. 2112 c.c., in tema di omessa corresponsione di retribuzione e contributi e di solidarieta tra ditta appaltatrice e subappaltatrice. non significa che il lavoratore debba provare l’esistenza e l’ammontare del suo credito verso entrambi in maniera dettagliata. La corte afferma infatti che tale principio "presuppone solo l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligazione a carico dei coobbligati solidali, la ripartizione interna dei debiti attenendo solo al rapporto intercorrente fra gli stessi."
E continua: La enunciata logica solidaristica che informa il rapporto fra l'appaltatore ed il committente sancita dall'art.29 comma 2, del d.lgs. n.276 del 2003, induce a ritenere non condivisibili gli approdi ai quali è pervenuta la Corte distrettuale, laddove ha posto a carico del creditore - ritenendolo non assolto - l'onere di provare l'entità dei debiti gravanti su ciascuna delle società appaltatrici convenute in giudizio, sul rilievo che il materiale probatorio acquisito non avesse consentito di ricostruire in termini analitici le prestazioni eseguite in favore della Sirti e della Valtellina s.p.a. e, dunque, i fatti costitutivi del diritto azionato.
Nel caso di specie erano stati accertati l'intercorrenza di un rapporto di appalto fra Telecom s.p.a., Sirti s.p.a. e Valtellina s.p.a. nel periodo indicato in ricorso introduttivo, nonché il rapporto di subappalto fra queste ultime e la ditta Naclerio, così come lo svolgimento di attività lavorativa dell'Imperati nella esecuzione delle opere subappaltate, perdurante il contratto di appalto.
Inoltre "l'eventuale incertezza di attribuzione dell'opera in termini quantitativi fra le società appaltarici - diversamente da quanto argomentato 'dai giudici del gravame - non può ridondare a carico del lavoratore, il quale correttamente si è limitato ad imputare la propria attività per l'intero periodo dedotto in lite, alle opere concesse in appalto dalla Teleconi alla Sirti ed alla Valtellina s.p.a. con allegazione che non postulava la necessità di svolgimento di ulteriori precisazioni, stante il vincolo di solidarietà avvince il committente, l'appaltatore ed il subappaltore in base al quale ciascuno di essi, può essere costretto all'adempimento per la totalità
(art.1292 c.c.)."