Istituito il codice tributo per il credito d'imposta per le spese di formazione del personale 4.0. L'agevolazione è stata prorogata per l’anno 2019 il credito d’imposta relativo alle spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.
L’agevolazione in esame veniva riconosciuta, nel 2018, nella misura del 40% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d'imposta e nel limite massimo di € 300.000 per ciascun beneficiario. La legge di Bilancio 2019, invece, ha lasciato invariato il limite massimo di 300.000 euro ma ha modificato la percentuale dell’agevolazione a seconda della grandezza dell’impresa che ne usufruisce.
La nuova disciplina prevede infatti che il credito venga riconosciuto nella misura:
- del 50% per le piccole imprese
- del 40% per le medie imprese.
Nel caso in cui invece si tratti di grandi imprese, secondo i requisiti indicati dall’allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, il credito d’imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30 per cento.
DIMENSIONE IMPRESE | LIMITE MASSIMO | VALORE CREDITO D’IMPOSTA |
Piccole | 300.000 euro | 50% |
Medie | 300.000 euro | 40% |
Grandi | 200.000 euro | 30% |
In generale, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate nei limiti dell’importo massimo spettante a ciascun beneficiario, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Con la Risoluzione 6 del 17 gennaio 2019 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo:
“6897”, denominato “credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 - art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018”. |
In sede di compilazione del modello “F24”, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con il periodo d’imposta di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.