Il modello di dichiarazione annuale IVA/2019 deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione IVA concernente l’anno d’imposta 2018. Il modello, che ha subito modifiche dopo l'entrata in vigore della disciplina del gruppo IVA, deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2019. Si ricorda, che la dichiarazione, da presentare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa:
- direttamente dal dichiarante;
- tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
- tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- tramite società appartenenti al gruppo.
In generale, per quanto riguarda le novità del modello di dichiarazione IVA, approvato il 15 gennaio 2019 con le relative istruzioni, si segnalano le seguenti:
QUADRO VA |
Nella sezione 2 è stato introdotto il rigo VA16 riservato ai contribuenti che a partire dal 1° gennaio 2019 partecipano a un Gruppo IVA di cui agli artt. 70-bis e seguenti. La casella 1 deve essere barrata per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale IVA precedente l’ingresso nel Gruppo IVA. |
QUADRO VX | Nel rigo VX2 è stato inserito il campo 2, riservato ai soggetti che a partire dal 1° gennaio 2019 partecipano a un Gruppo IVA di cui agli artt. 70-bis e seguenti. Nel nuovo campo va indicata la parte dell’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione, pari all’ammontare dei versamenti IVA effettuati con riferimento al 2018, che deve essere trasferita al Gruppo IVA dal 1° gennaio 2019. |
QUADRO VO | Nel rigo VO34 è stata inserita la casella 3. La nuova casella deve essere barrata dai contribuenti che avendo optato, ai sensi dell’articolo 10, comma 12-undecies, del decreto-legge n. 192 del 2014, nel corso del 2015 per l’applicazione del regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011, revocano la scelta effettuata e accedono, dal 2018, al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014. |
QUADRO VG | Nella sezione 1, righi da VG2 a VG4, è stata introdotta la casella 7 “Soggetto estero”. Nella sezione 2 è stata introdotta la casella 6 “Soggetto estero”. Le nuove caselle devono essere barrate nel caso in cui il soggetto non residente che detiene il controllo sia privo di una posizione IVA nel territorio dello Stato. |
Prospetto IVA 26/PR |
Nel quadro VY, rigo VY2, è stato inserito il campo 2, riservato ai soggetti che a partire dal 1° gennaio 2019 partecipano a un Gruppo IVA di cui agli artt. 70-bis e seguenti. Nel nuovo campo va indicata la parte dell’eccedenza detraibile risultante dal prospetto, pari all’ammontare dei versamenti IVA effettuati con riferimento al 2018, che deve essere trasferita dalla controllante al Gruppo IVA dal 1° gennaio 2019. Nel rigo VY4 è stato introdotto il nuovo campo 3 “Gruppo IVA art. 70-bis”. La casella del predetto campo deve essere barrata dalla controllante che a partire dal 1° gennaio 2019 partecipa a un Gruppo IVA di cui agli artt. 70-bis e seguenti e intende chiedere a rimborso la parte dell’eccedenza detraibile risultante dal presente prospetto, per la quota che non deve essere trasferita al Gruppo medesimo |