Incrementata la misura della deduzione forfetaria 2018 per gli autotrasportatori. A dare la buona notizia il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 7 di ieri, 14 gennaio 2019 cui ha fatto seguito il comunicato stampa di Agenzia delle Entrate. I contribuenti possono fruire delle nuove misure presentando una dichiarazione integrativa “a favore”, al fine di evidenziare un minor debito o un maggior credito derivante dall’aumento delle deduzioni forfetarie.
In particolare, l’art. 23 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 136 del 17 dicembre 2018, ha incrementato la dotazione finanziaria relativamente alle misure agevolative a favore degli autotrasportatori per il 2018.
Pertanto, riguardo agli importi delle deduzioni forfetarie, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) la deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d’imposta 2017, passa dai 38,00 euro, precedentemente previsti, a 51,00 euro.
La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.
Si ricorda che le deduzioni forfetarie per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore vanno riportate nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI PF e SP 2018, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI 2018.
I predetti codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.