Nella risposta n.1 del 2019 l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità di deduzione dei bonus riconosciuti ai dipendenti. In particolare si trattava di bonus in parte fissi e in parte variabili riconosciuti sulla base della performance ed erogati nell'anno successivo a quello di valutazione, in una multinazionale con stabile organizzazione in Italia .
Nell'interpello la società richiedente dopo avere esposto il caso chiedeva conferma della correttezza della propria procedura per cui l’intero ammontare dei bonus riconosciuti ai dipendenti veniva dedotto dal reddito imponibile relativo al periodo d’imposta di competenza, ossia quello riferibile all’esercizio oggetto della valutazione dell’operato dei dipendenti
Nella risposta l'Agenzia ricorda l’articolo 83, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) stabilisce che “per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e per i soggetti, diversi dalle microimprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili”.
In particolare, il comma 2, lettera a), n. 1, dell’articolo 13-bis del D.L. n. 244/2016 ha esteso ai c.d. soggetti Nuovi OIC il principio di “derivazione rafforzata”, già previsto per le imprese che redigono il bilancio d’esercizio secondo i principi internazionali IAS/IFRS.
Il comma 1-bis dell’articolo 83 del TUIR estende “in quanto compatibili” ai Nuovi OIC le disposizioni che limitano la derivazione rafforzata per i soggetti IAS/IFRS.
La Relazione illustrativa al citato decreto afferma che “è stata estesa anche ai soggetti Nuovi OIC la deroga alle disposizioni dell’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR
che, nell’assunzione dei costi e dei ricavi, pongono prevalentemente riferimento alle condizioni di certezza e determinabilità dei componenti reddituali (comma 1), alle
risultanze negoziali e all’acquisizione/passaggio della proprietà dei beni (comma 2), nonché a qualsiasi altra norma fiscale che faccia riferimento a regole di rappresentazione non conformi all’anzidetto principio di prevalenza della sostanza sulla forma”.
La Risposta ricorda che, nel caso in esame, “il costo relativo ai bonus ed ai relativi contributi sociali viene fatto concorrere civilisticamente al risultato dell'esercizio di riferimento tramite iscrizione in dare della componente di costo in contropartita ad un elemento di rateo passivo in avere. Il pagamento viene eseguito tuttavia a marzo dell'anno successivo e, a quel punto, mentre l'elemento di costo è già confluito nella chiusura di conto economico, il rateo viene a sua volta chiuso dall'uscita di cassa”.
L'Agenzia conclude, per la verità in maniera non definitiva, che :
- se la componente variabile del bonus ha natura di accantonamento dal punto di vista contabile ai sensi dell’OIC 29 e dell’OIC 31 è indeducibile dal reddito d’impresa nel 2017, mentre,
-
"nella differente ipotesi in cui la componente variabile non avesse natura di accantonamento dal punto di vista contabile, i bonus in esame, imputati nel rendiconto economico chiuso al 31 dicembre 2017 (annualità oggetto di valutazione), sarebbero fiscalmente deducibili nel medesimo periodo di imposta".