La Legge di bilancio 2019 ripropone la possibilità, per l’imprenditore individuale, di estromettere dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal 01/01/2019, l’immobile strumentale (per destinazione o natura) posseduto alla data del 31/10/2018.
In particolare al comma 66 dell'articolo unico della Legge di stabilità, viene richiamata disciplina presente nella Legge di bilancio 2016, praticamente senza nessuna innovazione se non quella relativa ai termini dei versamenti e all’effetto della estromissione.
Quest'anno l'opzione va esercitata entro il 31/05/2019 ed il perfezionamento dell’operazione avviene mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef/Irap nella misura dell’8%.
Per l’esercizio dell’opzione rileva il “comportamento concludente” che consiste nella semplice annotazione contabile:
- nel libro giornale (per le imprese in contabilità ordinaria),
- nel registro dei beni ammortizzabili (per le imprese in contabilità semplificata).
Si ritiene possano applicarsi le regole di prassi delle precedenti estromissioni:
- per determinare le plusvalenze derivanti dall'estromissione (valore normale - costo fiscalmente riconosciuto) è possibile utilizzare,al posto del valore normale degli immobili, il loro valore catastale;
- l’agevolazione non viene meno se il valore normale (o catastale) è inferiore al costo fiscale, non essendovi, quindi, necessità di assolvere l’imposta sostitutiva;
- l’IVA, se dovuta, va assolta nei modi (e termini) “ordinari”, anche se nella maggior parte dei casi il regime naturale è l’esenzione;
- non sono dovute le imposte di registro, ipotecarie e catastale;
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l’imposta sostitutiva va assolta
- per il 60% entro il 30/11/2019,
- e per il restante 40% non oltre il 16/06/2020.