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REDDITO DI CITTADINANZA ANCHE PER AVVIARE UNA IMPRESA

3 minuti, Redazione , 10/01/2019

Reddito di cittadinanza anche per avviare una impresa

Le diverse modalità di fruizione per le imprese che assumeranno i beneficiari del reddito di cittadinanza e per i lavoratori che avvieranno una attività imprenditoriale

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Il reddito di cittadinanza, spesso  criticato come misura assistenzialista,  cerca in qualche modo invece di collegarsi  al mondo dell'impresa e dell'auto imprenditorialità. Tra le norme descritte  del decreto legge  in fase di approvazione,  si trova infatti la possibilità  che le mensilità del reddito di cittadinanza destinate ad un lavoratore ma non fruite perche trova lavoro, siano destinate alla azienda che lo assume  o parzialmente anche all'agenzia per il lavoro o l'ente bilaterale che lo ha messo in contatto con l'azienda . E' necessario pero che l'azienda si sia preventivamente registrata sul portale RDC per comunicare i posti vacanti. E' una previsione che  ricalca in parte alcune norme già presenti in passato (su NASPI o mobilità ad esempio) . 

Non solo:  se il beneficiario del RDC decide di avviare una propria attività economica  entro i primi 12 mesi di fruizione  può ottenere  in un unico versamento 6 mensilità del Reddito di cittadinanza calcolato sulla sua specifica situazione familiare.

Vediamo di seguito i dettagli degli articoli del decreto in materia:

I datori di lavoro che comunicano al portale del programma del RdC le disponibilità dei posti vacanti, hanno diritto ad accedere ai seguenti incentivi:

  1.  nel caso in cui un datore di lavoro assuma a tempo pieno e indeterminato il beneficiario di RdC, e il beneficiario non viene licenziato, nei primi 24 mesi, senza giusta causa o giustificato motivo è riconosciuto uno  sgravio contributivo  pari alla differenza tra 18 mensilità di RdC e quello già goduto dal beneficiario stesso, con un minimo di 5, incrementato di una mensilità,  se si tratta di  donne e di soggetti svantaggiati. Il datore di lavoro, deve anche stipulare presso il CPI,  un patto di formazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale.
  2.  nel caso in cui il datore di lavoro assuma a tempo pieno e indeterminato il beneficiario del RdC, attraverso l'attività svolta da un soggetto privato accreditato di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, è riconosciuto, sotto forma di sgravio contributivo, un importo pari alla metà della differenza tra l'importo corrispondente a 18 mensilità di RdC e quello già goduto dal beneficiario stesso.  La restante metà dell'ammontare è riconosciuta al soggetto privato accreditato, sotto forma di sgravio contributivo. 

Anche gli Enti bilaterali di formazione e i Fondi interprofessionali per la formazione continua possono stipulare presso i CPI e presso i soggetti privati accreditati  , un Patto di Formazione con il quale garantiscono al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione ; se in seguito a questo p il beneficiario di RdC ottiene un lavoro, coerente con il profilo formativo, gli Enti ottengono un contributo, anche sotto forma di sgravio contributivo, pari alla metà della differenza tra 18 mesi, e i mesi già usufruiti, nelle stesse modalità descritte sopra .
Le agevolazioni  si  applicano a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento netto del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato, a meno che si provveda cosi alla sostituzione di lavoratori cessati dal servizio per pensionamento.
Come detto, inoltre, ai beneficiari del RdC che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità di RdC, nei limiti di 780 euro mensili.

La bozza di decreto specifica infine che queste  agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che, nel triennio precedente alla richiesta, siano stati destinatari di provvedimenti sanzionatori anche non definitivi concernenti le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro che costituiscono cause ostative al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) .

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