Aumentata dal 20% al 40% la deducibilità relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. Resta invece immutata l’indeducibilità della stessa imposta ai fini IRAP. E' questo quanto previsto al comma 12 dell'articolo unico della Legge di bilancio 2019.
In particolare la deducibilità riguarda quanto pagato dalle imprese e dai professionisti sugli immobili strumentali all'attività per:
- IMU (Imposta Municipale Unica)
- IMI (Imposta municipale immobiliare stabilita dalla Provincia Autonoma di Bolzano)
- IMIS ( Imposta Immobiliare Semplice, stabilita dalla provincia autonoma di Trento)
Brevemente si ricorda che, per poter portare in deduzione IMU/IMIS/IMI dal reddito d'impresa o professionale è necessario che essa sia relativa ai fabbricati strumentali, assumendo quindi, rilevanza il requisito della "strumentalità" del bene immobile.
In particolare, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano beni immobili strumentali, ai sensi dell'art.43, comma 2, TUIR (DPR 917/86):
- gli immobili strumentali per destinazione, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore, indipendentemente dalla loro natura o dalle loro caratteristiche; rileva, pertanto, solo l'utilizzo esclusivo (e non promiscuo) esercitato direttamente dall'imprenditore possessore dell'immobile (e non da terzi);
- gli immobili strumentali per natura, cioè quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di una diversa utilizzazione senza una radicale trasformazione e diversi da quelli abitativi.
Si precisa inoltre che:
- per le imprese individuali, la strumentalità dell'immobile richiede a norma dell'art. 65 del TUIR- DPR 917/86, la preliminare iscrizione del bene in contabilità. Pertanto, se l'immobile è utilizzato ai fini dell'impresa ma non è stato contabilizzato, l'imprenditore individuale non avrà diritto ad alcuna deduzione.
- per i lavoratori autonomi, invece, la strumentalità dell'immobile è solo quella per destinazione e si prescinde dalla contabilizzazione del bene.
Attenzione: la deducibilità dell'IMU non vale per
- gli immobili destinati alla vendita (i c.d. "beni merce", per i quali, comunque, l'IMU era dovuta solo fino al 1° semestre 2013),
- gli "immobili patrimonio", a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza.
Di seguito il riepilogo delle percentuali di deducibilità dal 2019
Deducibilità IRES IRPEF | 40% |
Deucibilità IRAP | 0 % |