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FORFETTARI 2019: ECCO COME FUNZIONA IL NUOVO REGIME

2 minuti, Redazione , 04/01/2019

Forfettari 2019: ecco come funziona il nuovo regime

Regime forfettario 2019 modificato dalla Legge di bilancio. Le novità, e i nuovi requisiti

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Ecco le principali novità del regime forfettario, così come modificato dalla Legge di bilancio 2019.

Per prima cosa, è prevista un’unica soglia di ricavi per l'accesso al regime, potranno così usufruirne coloro che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 Euro. In base alla disposizione vigente fino al 31.12.2018 , invece, le soglie di ricavi che occorre rispettare per poter accedere al regime variano in base al codice attività esercitato dal soggetto aderente (c.d. codice Ateco).

Inoltre, vengono eliminate le altre condizioni per l'accesso al regime previste dalla previgente normativa quali:

  • aver sostenuto spese per lavoro dipendente;
  • costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31.12 non superiore a 20 mila Euro.

Rispetto alla vecchia disciplina del regime forfettario, resta fermo il fatto che non possano accedere allo stesso gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a:

  • società di persone,
  • associazioni,
  • imprese familiari

di cui all’articolo 5 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (22 dicembre 1986, n. 917). 

Viene tuttavia introdotto un nuovo limite modificando l’iniziale idea di escludere dal regime i possessori di partecipazioni in Srl tout court, è stato ora introdotto a riguardo il concetto di Controllo diretto o indiretto; è previsto infatti che non possano fruire del regime agevolato quei soggetti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Sostanzialmente quindi, il possesso di una quota pari al 10% del Capitale sociale di una Srl potrebbe non essere considerato un ostacolo per l’adesione al regime forfettario che partirà dal 2019.
Il nuovo dettato normativo collega tale limite ad un ulteriore requisito in quanto è necessario, per usufruire del regime forfettario, che la S.r.l. in cui si detiene la partecipazione non eserciti attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Pare quindi possibile che un rappresentante di prodotti per capelli possa usufruire del regime forfettario pur avendo una partecipazione del 10% in una S.r.l. che svolga la sua attività nel settore agroalimentare.
Altra importante modifica introdotta con finalità antielusive, rispetto all’originario regime forfettario, limita le persone fisiche:

  • la cui attività sia stata esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso (2018) rapporti di lavoro,
  • erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta,
  • ovvero svolgano l’attività nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Restano invariati i coefficienti di redditività, da applicare all'ammontare dei ricavi e compensi conseguiti, al fine di determinare il reddito imponibile. Dal reddito imponibile così determinato andranno poi dedotti i contributi previdenziali versati, e si applicherà l'imposta sostitutiva del 15% (anch'essa invariata).

Per tutto quanto non sia stato espressamente modificato dalla Legge di Bilancio 2019, si farà riferimento, in quanto compatibili, alle disposizioni di cui ai commi da 56 a 75 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

Per approfondimenti si rimanda all'articolo Regime forfettario 2019 a confronto con le regole 2018

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Sonia - 10/02/2019

Buonasera , volevo porre questo quesito, il mio compagno è un architetto libero professionista e vorrebbe passare al regime forfettario , è anche socio di una società che svolgeva attività edilizia che però non è più attiva da molto tempo ma è ancora iscritta alla camera di commercio , non può essere chiusa perchè deve ancora incassare dei crediti , secondo voi può accedere al regime o è escluso per via dell partecipazione societaria? . Grazie

PAOLO INTINI - 10/01/2019

Riprendendo la domanda relativa al bar che ospita le slot machine (apparecchi con vincite in denaro per le quali si riceve un compenso dal gestore), considerando che tale attività di slot è un' operazione esente ai sensi dell'art. 10 dpr 633/72 e non usufruisce di particolari agevolazioni ai fini irpef e iva, a nostro avviso la presenza di queste due attività (bar+slot) non preclude la possibilità di poter optare per il regime forfetario. Condivide questo mio orientamento?

Enrico - 07/01/2019

Per chi ha una srl ed è socio al 50% può non controllare direttamente la società e quindi rientrare nel regime forfettario?

alessandro - 07/01/2019

se ho ben capito le condizioni di esclusione ,avendo quote di srl, sono il controllo diretto o indiretto e attivita similari.non si parla piu di s.r.l trasparenti.Allora mi chiedo se tutti i soci ciascuno con quota minoritaria decidono ,come richiesto, all'unanimita' di optare per la trasparenza i relativi utili saranno tassati con l'aliquota agevolata anziche' con l'IRES?

Giuseppe - 06/01/2019

Salve vorrei sapere se io che ho aperto una nuova partita iva nel 2018 con regime forfettario rientro a fare parte del nuovo regolamento forfettario con ricavi fino a €65000 Grazie

Costantino - 06/01/2019

"la cui attività sia stata esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso (2018) rapporti di lavoro, erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero svolgano l’attività nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro." Questo si riferisce sempre e comunque se si ha avuto rapporto di lavoro da dipendente o assimilato? Come artista capita di lavorare per stessi teatri, ma sia allora che ora, sempre con partita IVA (infatti è scritto nei contratti che non sono dipendente ecc, ed infatti non ho alcun diritto in caso di malattia). Non c'è quindi esclusione nel mio caso, non essendo nè dipendente nè assimilato, giusto?

Michele - 04/01/2019

Salve, ci sono delle clausole di esclusione per il titolare di un bar caffè che ospita delle slot machines (apparecchi con vincite in denaro) per le quali riceve un compenso dal gestore? Grazie per la cortese attenzione.

Luigia Lumia - 04/01/2019

Al nuovo regime forfettario come per il vecchio non possono aderire chi ha regimi speciali e penso che le slot machine rientrano tra "intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al d.P.R. n. 640/1972 (art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 633/1972)" soggetti appunto a un regime speciale. Quindi a mio parere la risposta è no, anche se sicuramente uscirà presto una circolare che potrà fornirle una risposta piu' autorevole della mia.

Michele - 04/01/2019

Grazie Luigia per la cortese risposta, il mio dubbio sorge dal fatto che il compenso ricevuto dall'esercente (barista) essendo esente da I.V.A. in base all'articolo 10 del D.P.R. 633/72 e non sembrerebbe essere soggetto ad un regime speciale come immagino possa invece essere il rapporto tra il gestore, proprietario delle slot machines e che si occupa di pagare il PREU e le altre incombenze, ed il concencessionario. Grazie ancora.

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