Ecco le principali novità del regime forfettario, così come modificato dalla Legge di bilancio 2019.
Per prima cosa, è prevista un’unica soglia di ricavi per l'accesso al regime, potranno così usufruirne coloro che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 Euro. In base alla disposizione vigente fino al 31.12.2018 , invece, le soglie di ricavi che occorre rispettare per poter accedere al regime variano in base al codice attività esercitato dal soggetto aderente (c.d. codice Ateco).
Inoltre, vengono eliminate le altre condizioni per l'accesso al regime previste dalla previgente normativa quali:
- aver sostenuto spese per lavoro dipendente;
- costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31.12 non superiore a 20 mila Euro.
Rispetto alla vecchia disciplina del regime forfettario, resta fermo il fatto che non possano accedere allo stesso gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a:
- società di persone,
- associazioni,
- imprese familiari
di cui all’articolo 5 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (22 dicembre 1986, n. 917).
Viene tuttavia introdotto un nuovo limite modificando l’iniziale idea di escludere dal regime i possessori di partecipazioni in Srl tout court, è stato ora introdotto a riguardo il concetto di Controllo diretto o indiretto; è previsto infatti che non possano fruire del regime agevolato quei soggetti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Sostanzialmente quindi, il possesso di una quota pari al 10% del Capitale sociale di una Srl potrebbe non essere considerato un ostacolo per l’adesione al regime forfettario che partirà dal 2019.
Il nuovo dettato normativo collega tale limite ad un ulteriore requisito in quanto è necessario, per usufruire del regime forfettario, che la S.r.l. in cui si detiene la partecipazione non eserciti attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Pare quindi possibile che un rappresentante di prodotti per capelli possa usufruire del regime forfettario pur avendo una partecipazione del 10% in una S.r.l. che svolga la sua attività nel settore agroalimentare.
Altra importante modifica introdotta con finalità antielusive, rispetto all’originario regime forfettario, limita le persone fisiche:
- la cui attività sia stata esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso (2018) rapporti di lavoro,
- erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta,
- ovvero svolgano l’attività nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
Restano invariati i coefficienti di redditività, da applicare all'ammontare dei ricavi e compensi conseguiti, al fine di determinare il reddito imponibile. Dal reddito imponibile così determinato andranno poi dedotti i contributi previdenziali versati, e si applicherà l'imposta sostitutiva del 15% (anch'essa invariata).
Per tutto quanto non sia stato espressamente modificato dalla Legge di Bilancio 2019, si farà riferimento, in quanto compatibili, alle disposizioni di cui ai commi da 56 a 75 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Per approfondimenti si rimanda all'articolo Regime forfettario 2019 a confronto con le regole 2018