Decadenza dal regime contributivo agevolato per artigiani ed esercenti attività commerciale (cd. regime forfettario legge 23 dicembre 2014, n. 190): i termini per richiedere il ripristino del regime ordinario vengono prorogati di due mesi ( dal 31 dicembre al 28 febbraio successivo). Questa la novità comunicata dall'INPS con il messaggio n. 15 del 3 gennaio 2019.
L'istituto specifica che l’articolo 1, comma 82, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che il regime contributivo agevolato (con riduzione del 35%) cessi di avere effetto dall’anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti e il regime ordinario viene ripristinato dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della richiesta.
A fronte delle difficoltà per i contribuenti interessati di stabilire, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l’eventuale perdita dei requisiti, il termine viene fissato al 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario, cioe entro il 28 febbraio dell’anno successivo alla perdita dei requisiti fiscali.
Le modalità della dichiarazione restano quelle esplicitate nelle circolari n. 29/2015 e n. 35/2016 e con il messaggio n. 1035/2015.
In tal caso, il regime contributivo ordinario sarà ripristinato con decorrenza 1° gennaio del medesimo anno. Se le comunicazioni perverranno dopo il 1° marzo il ripristino del regime contributivo ordinario avra decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Il messaggio non specifica chiaramente se la novità si applica già dal 2019 per coloro che avessero perso i requisiti nel 2018 e non avessero effettuato la comunicazione entro il 31 dicembre scorso, ma si ipotizza che la tempestività del messaggio renda l'ipotesi piu che probabile.