Delucidazioni sull'agevolazione "saldo e stralcio" delle cartelle prevista dalla Legge di bilancio 2019 nel comunicato stampa del 2 gennaio di Agenzia delle Entrate- Riscossione. In particolare, possono aderire al “Saldo e stralcio” le persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica nei seguenti casi:
- quando il valore ISEE riferito al proprio nucleo familiare non supera 20 mila euro;
- alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulta già presentata la procedura di liquidazione di cui all’art. 14-ter della legge del 27/1/2012, n. 3.
Rientrano nel “Saldo e stralcio” i debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti da:
- omessi versamenti dovuti in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali
- contributi previdenziali spettanti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.
Il provvedimento prevede percentuali ridotte per il pagamento delle somme dovute, a titolo di capitale e interessi di ritarda iscrizione, secondo l’Indicatore della situazione economica (ISEE) del nucleo familiare nel seguente modo:
ISEE | percentuali |
fino a 8.500 euro | 16% delle somme dovute, a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione, |
da 8.500,01 a 12.500 euro | 20% delle somme dovute, a titolo di capitale e interesse di ritardata iscrzione, |
da 12.500,01 a 20.000 euro | 35% delle somme dovute, a titolo di capitale e interesse di ritardata iscrizione. |
Per quei soggetti per i quali la situazione di grave e comprovata difficoltà economica è confermata dalla già avvenuta apertura della procedura di liquidazione, è previsto il pagamento di una quota pari al 10% delle somme dovute a titolo di capitali e interessi di ritardata iscrizione.
Oltre alla riduzione degli importi dovuti, chi aderisce al “Saldo e stralcio” beneficerà anche dell’azzeramento di sanzioni e interessi di mora.