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ECOBONUS: COSA FARE IN CASO DI ERRATA COMUNICAZIONE ALL'ENEA

2 minuti, Redazione , 04/01/2019

Ecobonus: cosa fare in caso di errata comunicazione all'ENEA

Detrazione riqualificazione energetica nel caso di errata comunicazione all’ENEA: chiarimenti dall'Agenzia

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Durante la compilazione del modello dichiarativo 730/2018, l’istante si è accorto che sul modello inviato all’ENEA nel 2014 sono stati erroneamente inseriti dati catastali errati, mentre i dati riguardanti l’ubicazione dell’edificio sono corretti. Cosa fare allora per non perdere il diritto alla detrazione IRPEF per la riqualificazione energetica? A chiarire il dubbio ci ha pensato l'Agenzia delle Entrate con la Risposta 163 del 28 dicembre 2018 qui allegata. 

Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in generale per usufruire dell'ecobonus, il contribuente deve trasmettere all’ENEA, entro novanta giorni dalla fine dei lavori, copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. Come chiarito anche nella circolare delle Entrate n. 7/E del 27 aprile 2018 nel caso in cui dopo l’invio all’ENEA, ci si accorga di errori materiali commessi in fase di compilazione della scheda informativa se la scheda contenente gli errori è stata inviata:

  • nel 2017, la rettifica deve essere inviata prima della presentazione della dichiarazione dei redditi 2018;
  • dal 2009 al 2016, non è più possibile inviare la scheda rettificativa.

Stesso concetto presenta anche nella risposta alla FAQ n. 36, pubblicata sul sito dell’ENEA in cui si precisa che, per i lavori completati fino a tutto il 2014, non è più possibile modificare la scheda inviata all’ENEA.
Sulla base di tale chiarimento interpretativo, quindi, l'Agenzia delle Entrate ritiene che, nel caso di specie, la scheda informativa tempestivamente trasmessa all’ENEA nel 2014, ancorché contenente i dati catastali di un immobile diverso da quello in cui i lavori, che danno diritto alla detrazione, sono stati concretamente eseguiti , non possa essere più oggetto di modifiche e/o integrazioni.


Attenzione però: nelle istruzioni alla compilazione dell’allegato F del Decreto che, nel caso in esame, contiene l’errore segnalato dall’istante si fa riferimento, per quanto riguarda la compilazione dei dati identificativi della struttura oggetto dell’intervento, all’ubicazione dell’immobile (Comune, Provincia, indirizzo e numero civico, interno, CAP) oppure ai dati catastali.

Nel caso di specie, l’errata indicazione dei dati catastali nella comunicazione a suo tempo trasmessa all’ENEA a fronte della corretta indicazione, nella stessa comunicazione, dell’ubicazione dell’immobile su cui sono stati realmente effettuati i lavori non costituisce di per sé circostanza sufficiente per disconoscere la detrazione. Resta fermo che, in caso di controllo formale delle dichiarazioni l’istante deve dimostrare, ai fini del riconoscimento della detrazione in esame, che i lavori sono stati effettivamente eseguiti sull’immobile indicato, attraverso l’esibizione dei documenti che attestano il sostenimento dell’onere e la misura in cui tale onere è stato realmente sostenuto.
 

Allegato

Risposta interpello 163 28.12.2018

Tag: BONUS FISCALI E CREDITI D'IMPOSTA BONUS FISCALI E CREDITI D'IMPOSTA RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023

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