I costi legati all’ammissione alla quotazione possono considerarsi inerenti all’attività dell’impresa quotanda, non assumendo rilievo ostativo la circostanza che l’operazione avvenga tramite OPV e, dunque, senza aumento di capitale. E' questo in breve il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 19 2018.
In particolare, come si legge nel documento di prassi, l'interpretazioni dell'Agenzia è conforme alle recenti previsioni normative contenute nella Legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi da 89 a 92) che disciplinano il cd. "Bonus quotazione PMI" ovvero l’agevolazione in favore delle PMI per le attività propedeutiche ai processi di quotazione nei mercati regolamentati di uno Stato membro dell’Unione Europea. Si ricorda che l’agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino alla data in cui si ottiene la quotazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2020, fino a un massimo di 500.000,00 euro.
Si evidenzia che l’incentivo fiscale introdotto con la Legge di bilancio 2018, seppur riguardante le sole PMI, presuppone che gli oneri in esame concorrano alla formazione del reddito imponibile delle società. Inoltre, né le disposizioni di legge né quelle della normazione secondaria, nel fissare i requisiti per l’accesso al predetto credito d’imposta, fanno riferimento alle concrete modalità in cui la quotazione si realizza (i.e.: OPS ovvero OPV).
Si ricorda che fino al 31 marzo 2019, le piccole e medie imprese (PMI) che hanno ottenuto la quotazione in un mercato regolamentato, o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, potranno presentare la domanda per la concessione del credito d’imposta per i costi di consulenza sostenuti e finalizzati all’ammissione alla loro quotazione. L’istanza dovrà contenenere:
- gli elementi identificativi della PMI, ivi compreso il codice fiscale;
- l’ammontare dei costi agevolabili complessivamente sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 per l’ammissione alla quotazione, nonché l’attestazione di cui all’articolo 4, comma 4 (l’effettività del sostenimento dei costi e l’ammissibilità degli stessi deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili);
- la delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo;
- l’ammontare del credito d’imposta richiesto;
- la dichiarazione sostitutiva con l’indicazione dei codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia.