Con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2019 della fatturazione elettronica obbligatoria, cambieranno le modalità di pagamento delle relative imposte di bollo per quanti vi siano assoggettati. Modificata il 17 gennaio 2019 la FAQ pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 21 dicembre 2018 sul tema.
Andando con ordine, il decreto firmato dal ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria il 28 dicembre 2018 ha lo scopo di facilitare l’adempimento da parte del contribuente e prevede che al termine di ogni trimestre sia l’Agenzia delle Entrate a rendere noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio.
Grazie a quei dati, l’Agenzia metterà a disposizione sul proprio sito un servizio che consenta agli interessati di pagare l’imposta di bollo
- con addebito su conto corrente bancario o postale.
- utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia stessa.
Le disposizioni del decreto si applicano alle fatture elettroniche emesse a partire dal 1 gennaio 2019. Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7.01.2019
Nelle FAQ pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate, è stato chiesto se la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche sia esclusivamente quella stabilita dall’art. 6 del DM 17 giugno 2014 ovvero sia possibile continuare ad assolvere tale imposta ancora in modalità virtuale ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. 642/1972.
Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che nel caso di assoggettamento ad imposta di bollo, occorrerà valorizzare il blocco “DatiBollo” con l’importo dell’imposta:
Nella FAQ è stato chiarito che l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche si assolve esclusivamente con la modalità disciplinata dall’articolo 6 del DM 17 giugno 2014. Al riguardo, a seguito della modifica apportata dal DM 28 dicembre 2018,si evidenzia che:
- il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare va effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento
- l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, già alla fine del primo trimestre 2019 all'interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, un servizio per verificare l'ammontare complessivo dell'imposta di bollo dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio.
I soggetti autorizzati al pagamento del bollo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. n. 642/1972, che emettono esclusivamente fatture elettroniche, possono rinunziare all’autorizzazione nelle modalità previste dall’articolo 15, comma 10, del citato d.P.R. 642/1972.
Le FAQ dell'Agenzia delle Entrate sulla fatturazione elettroncia aggiornate al 17.01.2019 sono allegate a quest'articolo.