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ECCO COME PAGARE I TRIBUTI SOSPESI PER EVENTI SISMICI

2 minuti, Redazione , 28/12/2018

Ecco come pagare i tributi sospesi per eventi sismici

Modalità di pagamento dei tributi non versati per effetto della sospensione dei termini tributari a causa di eventi sismici

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Per procedere al versamento dei tributi sospesi, devono essere utilizzati gli ordinari codici tributo indicando come "anno di riferimento", l'anno di imposta originario al quale si riferisce il pagamento del tributo sospeso. Laddove poi il contribuente scelga di pagare ratealmente le somme dovute, dovrà indicare per ogni tributo il numero della rata in pagamento (nn) rispetto al numero di rate prescelto (rr). E' questa in breve la risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate nella richiesta di consulenza giuridica 5 del 21 dicembre 2018. 

In particolare, nel quesito il Caaf istante chiede chiarimenti in merito alla modalità di pagamento dei tributi non versati per effetto della sospensione dei termini tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi sismici del 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. In particolare, chiede di conoscere:

  • le modalità di restituzione degli importi sospesi con riferimento alla tempistica, all'anno di imposta e ai codici tributi, in particolar modo nell'ipotesi di pagamento rateale;
  • il ruolo del sostituto di imposta e soprattutto se, lo stesso, su richiesta dell'interessato, possa provvedere alla restituzione dei tributi/contributi, sia in un'unica soluzione sia a rate.

Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che l'articolo 48 del DL 189/2016 prevedeva  che "I sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1, e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuati mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato".

I soggetti interessati dalla sospensione delle ritenute sono i percettori dei redditi assoggettati a ritenuta alla fonte ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ossia

  • i percettori di redditi di lavoro dipendente privato o pubblico,
  • i percettori di redditi da pensioni
  • i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Tanto premesso, al fine di procedere al versamento dei tributi sospesi, devono essere utilizzati gli ordinari codici tributo indicando come "anno di riferimento", l'anno di imposta originario al quale si riferisce il pagamento del tributo sospeso. Laddove poi il contribuente scelga di pagare ratealmente le somme dovute, dovrà indicare per ogni tributo il numero della rata in pagamento (nn) rispetto al numero di rate prescelto (rr).

A titolo esemplificativo, nell'ipotesi di pagamento in un'unica soluzione si dovrà indicare 01/01, mentre nell'ipotesi di versamento rateale (ad esempio n. 6 rate) si dovrà indicare 01/06, 02/06.

Infine, per quanto concerne il ruolo del sostituto di imposta, su richiesta del lavoratore dipendente, la ritenuta può essere operata dal sostituto di imposta. In tale ipotesi il sostituto dovrà effettuare i versamenti utilizzando gli ordinari codici tributo delle ritenute, indicando nel modello F24 il mese "corrente" in cui è operata la ritenuta a seguito della ripresa dei versamenti e, come anno di riferimento, l'anno di imposta originario a cui si riferisce il pagamento del tributo sospeso.

Allegato

Consulenza giuridica risposta 5 del 21.12.2018

Tag: AGEVOLAZIONI COVID-19 AGEVOLAZIONI COVID-19

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