Possibile dichiarazione IVA precompilata dal 2020. A contenere questa previsione è il comma 1-bis dell'articolo 15 del decreto fiscale 2019. La norma è stata aggiunta in sede di conversione inLegge del decreto legge, e stabilisce che a partire dalle operazioni IVA relative al 2020, nell'ambito di un programma di assistenza online, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione in un’apposita area riservata, le bozze relative:
- al registro delle fatture emesse,
- al registro delle fatture e delle bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati,
- alla liquidazione periodica dell'IVA
- alla dichiarazione annuale dell'IVA
Per i soggetti passivi IVA che convalidano o integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti appena citati, viene meno l'obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti (previsti dagli articoli 23 e 25 del D.P.R. n. 633 del 1972). Viene fatta salva la tenuta dei registri dei ricavi percepiti e delle spese sostenute nell’esercizio, previsti dall'art. 18, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973.
Come noto, il comma 5 dell’art.18 D.P.R. 600, prevede un regime opzionale di contabilità semplificata per le imprese minori, le quali possono scegliere, rimanendo vincolate a tale opzione per un triennio, di tenere i registri ai fini dell'IVA senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. Per tali soggetti, per i quali sostanzialmente si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento, la norma in esame stabilisce che permanga l'obbligo di tenuta dei registri ai fini dell'IVA.