Com'è noto, l’intermediario che non trasmette o trasmette in ritardo le dichiarazioni è soggetto a sanzioni. Si ricorda che secondo quanto previsto dalla C.M. 11/2008, la trasmissione telematica si considera omessa se non è stata effettuata ovvero non è andata a buon fine, mentre si considera tardiva se è stata effettuata:
- oltre il termine di presentazione della dichiarazione, nonostante l’impegno alla trasmissione sia stato assunto prima della scadenza del suddetto termine. Con riferimento al modello Redditi 2018, si ricade in tale fattispecie se l’impegno è stato assunto entro il 31/10 e la dichiarazione è stata trasmessa successivamente;
- oltre 1 mese dall’assunzione dell’impegno alla trasmissione qualora lo stesso sia stato assunto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni.
Come chiarisce infatti la Circolare AE n.11/E del 2008, allorquando si stabilisce che le dichiarazioni presentate con un ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse va considerato che tale previsione si riferisce esclusivamente al contribuente e non anche all’intermediario.
Pertanto vi sarà omessa trasmissione telematica da parte dell’intermediario soltanto nei casi di trasmissione non effettuata affatto o non andata a buon fine, mentre ci sarà tardiva trasmissione telematica se questa viene effettuata oltre il termine per la presentazione della dichiarazione, benché l’impegno alla trasmissione sia stato assunto prima della scadenza del suddetto termine.
Per tali violazioni è applicabile una sanzione da € 516 a € 5.164 (art. 7-bis, DLgs.241/97).
Inoltre, si rammenta che la sanzione per tardivo/omesso invio viene irrogata (CM 11/08):
- al soggetto abilitato alla trasmissione telematica, sia esso persona fisica o giuridica (come in caso di CAF imprese o dipendenti o di una società di servizi)
- al professionista che ha assunto l’incarico qualora la dichiarazione sia trasmessa da uno studio associato.
Si evidenzia che le violazioni che interessano l’intermediario sono distinte da quelle commesse dal contribuente. Il contribuente è, infatti, sanzionato autonomamente, ancorché la violazione possa dipendere dal comportamento dell’intermediario. Il regime sanzionatorio dell’intermediario non sostituisce quello applicabile al contribuente (Circ. Ag. Entrate 6/E/2002).