Il 3 dicembre 2018 tra le associazioni datoriali CONFARTIGIANATO Comunicazione; CNA Comunicazione e Terziario Avanzato; CASARTIGIANI; CLAAI; e le organizzazioni sindacali dei lavoratori SLC-CGIL; FISTEL-CISL; UILCOM-UIL si è convenuto sul seguente accordo che integra la disciplina del Contratto a tempo determinato di cui al CCNL Area Comunicazione (artigianato) del 27 febbraio 2018 relativamente alle attività stagionali.
Nello specifico, stabilisce che ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015 come novellato dalla legge n. 96/2018 saranno considerate attività stagionali, in aggiunta alle ipotesi previste dalla normativa vigente, quelle che per il loro carattere ricorrente e per le loro finalità, si svolgono o sono intensificate in determinate stagioni, eventi o periodi ciclici dell’anno.
L’individuazione della stagionalità intesa come intensificazione dell’attività produttiva in determinati e limitati periodi dell’anno consentirà la stipula e/o la proroga e/o il rinnovo di rapporti a termine stagionali della durata massima di 6 mesi per ogni anno civile. Pertanto, si conviene che rientrano nella stagionalità:
A - per quanto riguarda le attività connesse alla prestampa, stampa, cartotecnica, legatoria, finitura, packaging, marketing collegate a
- periodi elettorali;
- nuove collezioni del Settore Moda, Occhialeria e Orafo;
- eventi o festività in genere e alle fiere di ogni settore di produzione e servizio;
- editoria universitaria e scolastica di ogni ordine e grado;
- produzioni stagionali del Settore Agroalimentare;
- rinnovamento dei cataloghi e delle produzioni del Settore del Mobile e dell’Arredo in genere;
B - per quanto riguarda le attività amministrativo/contabili rientrano nella stagionalità i periodi di scadenze cicliche e ricorrenti come previste o introdotte dalla normativa di settore vigente nel tempo (es. mod. CU, mod. 770, mod. 730, autoliquidazione, nuove modalità di fatturazione, ecc.)
Ulteriori ipotesi di stagionalità potranno essere individuate dalla contrattazione collettiva regionale.