Con la Circolare n. 19 dell'11 dicembre 2018, il Ministero del lavoro fornisce alcune indicazioni operative sulla nuova CIGS per cessazione di attivita istituita dal dall'art. 43 bis bis del Decreto legge n. 109 del 28 settembre 2018 e in particolare sull'esoneo dal versamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa e dal pagamento del c.d. contributo di licenziamento, di cui si farà carico direttamente l'INPS
L' agevolazione è garantita alle Società con procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria che fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale negli anni 2019 e 2020, per cessazione di attività
La circolare chiarisce che per godere dell'agevolazione le aziende dovranno:
- fornire, all’atto dell’accordo in sede ministeriale per l’accesso alla Cigs, i dati per la precisa quantificazione delle due misure
- richiederle formalmente da parte dei rappresentati legali al momento dell presentazione dell’istanza di Cigs. Il ministero precisa che ai fini dell'accoglimento, legato alle risorse stanziate, sarà valido il criterio cronologico di presentazione
- attendere il decreto autorizzativo al trattamento di cassa adottato dal ministero del Lavoro.
Una circolare INPS in fase di preparazione fornira successivamente le indicazioni pratiche per la fruizione materiale dell'agevolazione.
Resta invariata la disciplina ordinaria sull'assegnazione delle quote del TFR da parte dell'INPS, che prevede tre possibilità:
- al fondo complementare scelto dal lavoratore;
- al Fondo di tesoreria; o
- direttamente all’interessato al termine del periodo di Cigs.
Il ministero precisa che il versamento o l’accreditamento del Tfr maturato sarà eseguito dall’Inps in unica soluzione dopo la cessazione del periodo di cassa autorizzata.
La circolare ricorda infine gli importi massimi del ticket sui licenziamenti che le aziende potranno non versare.