Con un comunicato stampa il Garante per la protezione dei dati personali ha ricordato che entro il 18 dicembre sarà possibile usufruire della speciale procedura di definizione agevolata delle violazioni per quanti abbiamo ricevuto entro il 25 maggio 2018, data di piena applicazione del Regolamento Ue, l’atto con il quale è stato avviato il procedimento sanzionatorio (ad esempio, l’atto di contestazione).
Nei mesi scorsi il Garante per la protezione dei dati personali ha messo a punto una serie di indicazioni operative per chiarire a soggetti pubblici e privati come usufruire della definizione agevolata dei procedimenti sanzionatori pendenti. L’agevolazione è stata prevista dal recente decreto legislativo 101/2018 che ha adeguato la normativa italiana alle disposizione del Regolamento europeo 2016/679 in materia di privacy.
Tra le altre istruzioni, le FAQ del Garante specificano anche le modalità per il pagamento delle sanzioni, l’importo da pagare per ciascuna violazione commessa e i casi di esclusione dalle agevolazioni. In particolare:
- Il pagamento può essere effettuato tramite bollettino postale intestato a "Tesoreria Provinciale dello Stato di ROMA" il cui numero di conto corrente è 871012; oppure con versamento tramite istituti bancari, uffici postali ecc., utilizzando il seguente codice IBAN IT 31I0100003245348010237300 e indicando la seguente causale "Definizione agevolata sanzioni del __(data contestazione)___ – capo X capitolo 2373 – Contravventore: _____________”, unitamente al numero della contestazione, laddove presente.
- Nell’atto di contestazione l’importo della sanzione è già stato ridotto ai 2/5 del minimo edittale. Qualora la contestazione contenga più violazioni e il contravventore intenda effettuare il pagamento finalizzato alla definizione agevolata solo per alcune di queste, nella causale del versamento andranno indicate le violazioni per cui è effettuato il versamento (si potrà fare riferimento, a tale riguardo, al numero della contestazione o all’articolo della norma violata).
- Nei casi in cui i suddetti atti di contestazione siano stati notificati contravventori successivamente al 25 maggio 2018 è esclusa la possibilità di definire in via agevolata il procedimento ai sensi del citato art. 18 del d.lgs. n. 101/2018; il Garante concluderà il procedimento sanzionatorio con un provvedimento di ordinanza-ingiunzione o di archiviazione, secondo l’iter ordinario previsto dal Codice e dalla legge 689/1981.
In allegato le FAQ aggiornate.