Entro il 27 dicembre deve essere versato l'acconto IVA per il 2018. Si ricorda che in generale, sono tenuti al versamento dell’acconto Iva i contribuenti che eseguono le liquidazioni ed i versamenti, ai fini di questa imposta, con periodicità mensile o trimestrale. Come sempre, l’acconto può essere calcolato secondo tre metodi, tra loro alternativi:
- il metodo storico;
- il metodo previsionale;
- il metodo analitico o della liquidazione straordinaria (o intermedia).
Il calcolo dell’acconto con il metodo storico è semplice: il versamento da effettuare è pari all’88% della base di riferimento (saldo a debito) individuata dalla liquidazione periodica o dalla dichiarazione Iva qualora sia stato compilato il quadro VH.
Ricordiamo a tal proposito che, a partire dalla dichiarazione IVA 2018, il quadro VH doveva essere compilato esclusivamente nel caso in cui, attraverso la dichiarazione stessa, si sia proceduto alla correzione delle liquidazioni periodiche precedentemente trasmesse. Per quanto riguarda il calcolo dell’acconto con il metodo storico, particolare attenzione deve essere rivolta nel caso in cui nel 2018 sia stato istituito un apposito sezionale per la registrazione delle fatture del 2017 secondo quanto previsto dall’art. 25 DPR 633/1972 dopo le modifiche apportate dall’art. 2 del Decreto Legge 50 del 27 dicembre 2017. La registrazione delle fatture d’acquisto 2017 entro il 30.04.2018 comporta risvolti differenti sulla determinazione dell’acconto con il metodo storico che variano a seconda che si tratti di un contribuente mensile o trimestrale:
- nel caso di contribuente trimestrale infatti, dette fatture saranno confluite nel saldo della dichiarazione e quindi di conseguenza l’acconto dovrà tenerne conto;
- nel caso di contribuente mensile queste non dovranno essere prese in considerazione poiché l’acconto avrà come esclusiva base di riferimento la liquidazione del mese di Dicembre 2017.
Se, invece, il contribuente sceglie di calcolare l’acconto utilizzando il metodo previsionale, dovrà procedere ad una stima delle operazioni che verranno effettuate fino alla chiusura del periodo di riferimento; deve quindi conoscere con sufficiente certezza gli importi delle fatture che saranno emesse e ricevute entro la fine dell’anno. Proprio perché si tratta di una stima potrebbe incorrere in errore ed essere sanzionato per carente versamento a titolo di acconto (con conseguente applicazione della sanzione ordinaria sugli importi dovuti e non versati).
Nel conteggio si deve tener conto anche dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.
Il metodo analitico o della liquidazione intermedia consiste, invece, nel calcolare l’acconto dovuto sulla base di una apposita liquidazione dell’imposta che considera le operazioni effettuate fino alla data del 20 dicembre 2018: si tratta di una liquidazione periodica “aggiuntiva” il cui saldo (se a debito) darà la misura dell’acconto dovuto. In questo caso la determinazione è analitica e prevede un versamento pari al 100% dell’imposta risultante a debito in base ad un’apposita liquidazione che tiene conto dell’IVA relativa a:
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operazioni annotate nel registro IVA delle fatture emesse (o dei corrispettivi) e nel registro IVA degli acquisti nel periodo:
- 01.12.2018 – 20.12.2018, per il contribuente mensile;
- 01.10.2018 – 20.12.2018, per il contribuente trimestrale;
- operazioni poste in essere fino al 20.12.2018, ma non ancora fatturate o registrate.
Va considerato, infine, anche il riporto del saldo a credito (o del debito non superiore a € 25,82) relativo alla liquidazione del periodo precedente (novembre o terzo trimestre).