Il nuovo Organismo dei Consulenti Finanziari (Ocf) è attivo dal 1° dicembre 2018, e ha istituito tre diversi sezioni dell’Albo:
- consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede ( denominazione che sostituisce quella di promotore finanziario),
- consulenti finanziari autonomi e
- società di consulenza finanziaria (Scf).
Le ultime due corrispondono a nuove categorie professionali, introdotte nel nostro ordinamento nel 2007 ma finore prive delle norme per una reale operatività . Potranno iscriversi professionisti autonomi e società di consulenza finanziaria non dipendenti da alcun operatore finanziario ( banca , Poste, fondi ecc) proponendo un reale servizio di confronto tra diversi prodotti finanziari disponibili sul mercato.
Questi consulenti vengono quindi pagati a parcella solo dai clienti come qualsiasi altro professionista indipendente, sulla base di un regolare mandato professionale (vengono infatti definiti in inglese "fee only" cioe retribuiti solo con parcella) .
L'organismo che regola il nuovo ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI e ha sostituito la Consob nell'attività di controllo, ha emanato in questi giorni due delibere che inseriscono nelle rispettive sezioni dell’Albo le prime 9 società di consulenza finanziaria e dei primi 53 consulenti finanziari autonomi che potranno continuare ad offrire i loro servizi ai clienti muniti del “patentino Ocf”. Inoltre vengono dcomunicate le modalità per l'iscrizione a vecchi e nuovi consulenti.
L'iscrizione nella sezione dedicata agli autonomi è aperta a professionisti come i commercialisti, tributaristi e consulenti aziendali che potranno offrire un nuovo specifico servizio di consulenza su risparmio e investimenti. E' necessario comunque sostenere un esame di ammissione .
Per i consulenti finanziari già iscritti all'Albo della Consob è necessario rinnovare l'iscrizione alla nuova sezione 1. Un comunicato OCF precisa infatti che "dal 1° dicembre 2018 i soggetti che al 31 ottobre 2007 prestavano consulenza in materia di investimenti non possono continuare a svolgere l’attività di consulenza finanziaria in qualità di società di consulenza finanziaria e di consulenti autonomi, qualora non risultino iscritti all’albo e debbono, pertanto, anche se hanno presentato domanda di iscrizione, sospendere l’attività".
Inoltre :
-
A partire dal 1° dicembre 2018, tutti gli iscritti all’albo unico di OCF devono dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), con obbligo di comunicazione all’Organismo della sua eventuale variazione entro 30 giorni. I consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede devono comunicare l'indirizzo PEC entro il 1° maggio 2019.
-
La presentazione all’OCF delle istanze di iscrizione, di variazione dei dati informativi e di partecipazione alla prova valutativa, dal 1° dicembre 2018 avviene solo tramite le apposite aree riservate (Area aspiranti, Area iscritti, Area intermediari), previa registrazione al portale www.organismocf.it, munendosi di un indirizzo attivo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di una Firma digitale valida .
-
Solo per la prenotazione alla prova valutativa è possibile utilizzare un indirizzo di posta elettronica ordinaria.