Cosa cambia con l'entrata in vigore dell'obbligo generalizzato della fattura elettronica per gli enti non commerciali? Per prima cosa occorre distingue tra due ipotesi:
- enti non commerciali che svolgono solo attività istituzionali
- enti non commerciali che svolgono attività mista cioè attività istituzionale e commerciale.
Nel caso l'ente svolga unicamente attività istituzionali è alla stregua di un consumatore finale. Pertanto, così come indicato dall'Agenzia delle Entrate nelle risposte alle FAQ sul proprio sito " gli enti non commerciali possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo PEC (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio). "
Le fatture emesse nei loro confronti devono:
- essere messe a disposizione nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate
- essere consegnate in copia analogica (su carta) o in formato digitale (tipo PDF allegato all'email). In questo documento deve essere espressamente indicato che è una copia e che l'originale in formato XML è disponibile nell'ares riservata.
Il fornitore dell'ente nell'emettere fattura dovrà indicare il codice 0000000 nel campo "IdFiscaleIVA" e compilare nel tracciato XML solo il campo "Codice Fiscale", in questo modo il SdI (Sistema di interscambio) renderà il documento elettronico disponibile al cessionario/committente.
Nell'ipotesi in cui un ente non commerciale svolga attività mista, le fatture relative all'attività commerciali devono essere esclusivamente fatture elettroniche e transitare nel sistema di interscambio. Per quanto riguarda le fatture dei fornitori si pone il problema circa la distinzione di quelle che rientrano nell'attività istituzionale da quelle che si riferiscono invece all'attività commerciale. In particolare, il problema emergerebbe sicuramente nel caso di contabilizzazione automatica delle fatture di acquisto.
Una soluzione può essere l'utilizzo disgiunto di codice fiscale e partita IVA con due diversi indirizzi di recapito consistente nell'utilizzo del codice fiscale nel caso di acquisti istituzionali e di partita IVA nel caso di acquisti commerciali. Il problema rimarrebbe per le fatture riferite sia all'ambito commerciale che all'ambito istituzionale come telefono, luce, gas della sede dell'ente, in tal caso sarà necessario in fase di contabilizzazione procedere allo scorporo della fattura.
Nel videoforum di Agenzia delle Entrate - CNDCEC (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti contabili) del 15 gennaio 2019 è stato chiarito che per gli enti non commerciali è possibile trattare le fatture nel seguente modo:
- fatture analogiche per fini esclusivamente istituzionali
- fatture elettroniche per fini commerciali.
In ogni caso, se i fornitori sono soggetti obbligati alla fattura elettronica, tutte le fatture, sia quelle con partita IVA che quelle con il codice fiscale dell'ente, saranno consultabili sul portale "Fatture e corrispettivi" della stessa Agenzia delle Entrate.