Il saldo dell'Imposta Municipale Unica (IMU) relativa al 2018 deve essere versato entro il 17 dicembre, in quanto il termine del 16 cade di domenica. Per quanto riguarda il calcolo della base imponibile per i terreni agricoli, occorre rivalutare il reddito dominicale del 25% e poi moltiplicarlo per 135.
Almeno, questa è la regola generale a cui vanno però fatte le dovute eccezioni. La Legge di Stabilità 2016 infatti ha previsto l'esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. Con una nota del Mef del 23.05.2016, è stato chiarito che godono dell'agevolazione anche i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, che risultano:
- proprietari o comproprietari dei terreni agricoli coltivati dall'impresa agricola diretto coltivatrice, di cui è titolare un altro componente del nucleo familiare;
- iscritti come coltivatori diretti nel nucleo familiare del capo-azienda, negli appositi elenchi previdenziali, come previsto dall'art. 11 della L. 9/1963.
Attenzione però, nel caso in cui il coadiuvante possieda anche altri terreni concessi in affitto o comodato ad altri soggetti, per tali terreni non si applica l'esenzione.
Godono dell'agevolazione, altresì, le società agricole in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), il coltivatore diretto e Iap, persone fisiche, iscritti nella previdenza agricola, che abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso, ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.
Sono esenti Imu i terreni agricoli ricadenti in aree di montagna o di collina, definiti sulla base dei criteri stabiliti con C.M. 9/1993:
- quelli in cui, accanto al comune, non è riportata alcuna annotazione, sono esenti completamente;
- quelli in cui, accanto al comune, è riportata l'annotazione "parzialmente delimitato", con la sigla "PD", l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale.
Sono poi esenti Imu anche i terreni:
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, indipendentemente da ubicazione e possesso;
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ubicati nelle isole minori (art. 1 comma 1 lett. a-bis del D.l. 4/2015), di seguito riepilogate:
- ISOLE TREMITI San Nicola, San Domino, Capraia, Pianosa
- PANTELLERIA Pantelleria
- ISOLE PELAGIE Lampedusa, Lampione, Linosa
- ISOLE EGADI Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica, Ustica
- ISOLE EOLIE Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea, Salina
- ISOLE SUSCITANE Sant'Antioco, San Pietro
- ISOLE DEL NORD SARDEGNA La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara
- ISOLE PARTENOPEE Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara
- ISOLE PONZIANE Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene, Santo Stefano
- ISOLE TOSCANE Elba, Pianosa, Montecristo, Isola del Giglio, Giannutri, Formiche di Grosseto, Capraia, Gorgona, Secche della Meloria.
- ISOLE DEL MARE LIGURE Palmaria, Tino, Tinetto
- ISOLA DEL LAGO D'ISEO Monte Isola
Con interrogazione a risposta immediata in commissione 5/08570 Camera, è stato chiarito che i terreni incolti e gli orti devono essere anch'essi considerati "terreni agricoli", e seguono le regole di tutti gli altri terreni. Saranno pertanto esenti laddove ricadano in un Comune montano ai sensi della circolare 9/1993, altrimenti richiedono il versamento Imu.