Il contratto per il lavoro domestico prevede al possibilità per il lavoratore di richiedere il versamento del TFR maturato fino a quel momento non solo alla fine del rapporto di lavoro ma anche come anticipo, in forma annuale. Il datore di lavoro è tenuto a pagarlo in questi casi entro la fine del mese di dicembre . La misura massima è il 70 % di quanto maturato ma si puo anche concordare fra le parti il versamento del 100% di quanto maturato. Ricapitoliamo gli aspetti principali:
- puo' essere richeisto una volta l'anno
- non è necessaria la giustificazione della richiesta come succede per la generalità dei lavoratori
- la somma viene calcolata sul totale di quanto accantonato : il ccnl prevede, a partire dal 1990 il calcolo sulle retribuzioni mensili percepite ( + valore di vitto e alloggio, se presenti) divise per 13,5. Il totale viene poi rivalutato con un valore fisso del 1,5% e con il 75% del valore variabile legato all'inflazione , calcolato annualmente dall'ISTAT , escludendo l'ultimo anno di rapporto. Per i periodo precedenti vigono due altri sistemi di calcolo : uno fino al 31.5.1982, uno fino al 31.12.1989.
- Il datore di lavoro domestico non è sostituto di imposta non effettua la ritenuta IRPEF sull'anticipo ma la riporta sulla dichiarazione sostitutiva annuale .
- I lavoratori che ricevono un acconto sul TFR devono presentare il Modello Redditi PF indicando l'acconto come reddito soggetto a tassazione separata nel Quadro RM . L'imposta sostitutiva prevista è pari al 20% a titolo di acconto. Entro 5 anni l'agenzia provvede a riliquidare la somma sulla base dei redditi totali percepiti. Si ricorda che il lavoratore domestico che percepisca meno di 8mila euro annui e non riceva alcun acconto di TFR non è obbligato a presentare la dichiarazione.
- E' consigliabile anche se non obbligatorio informare il lavoratore domestico delle modalità di calcolo del TFR con un documento scritto in due copie, di cui una, sottoscritta dal lavoratore, resta al datore di lavoro.