Nella Circolare direttoriale n. 412088 del 3 dicembre 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico risponde a quesiti di associazioni e imprese, e fornisce chiarimenti sull'applicazione del "credito d'imposta formazione 4.0",
Vengono sottolineati innazituttto i due requisiti obbligatori per fruire del credito di imposta ossia:
- l' oggetto della formazione, che devono essere materie collegate all'innovazione tecnologica e
- il fatto che le attività siano state concordate e sottoscritte in accordi collettivi aziendali o territoriali, a partire dal 1 gennaio 2018 fino al 31.12 2018 , che vanno obbligatoriamente depositati in via telematica all'ispettorato nazionale del lavoro entro il 31.12.2018 all’indirizzo http://www.lavoro.gov.it/ . In uno dei quesiti viene chiarito che il deposito è possibile anche se le attività formative sono già state realizzate.
Nelle risposte ai quesiti viene chiarito che :
- è ammissibile la formazione “on line” o “e-learning”, purche i corsi siano organizzati in modo da garantire il controllo della frequenza, cioè l'effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative, quindi con modalità interattive e test non programmati.
- sulle Attività di formazione rivolte a dipendenti appartenenti a imprese diverse dello stesso gruppo: è possibile semplificare gli adempimenti formali e documentali, con la predisposizione di un unico registro e documentazione dell'attività per tutte le partecipate. Si richiede pero che la certificazione finale obbligatoria attestante la frequenza venga emessa da ciascuna società del gruppo
- Rispetto alla cumulabilita di questa agevolazione con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ( ad esempio nel caso di attività formative finanziate dal Fondo Sociale Europeo o da un Fondo Interprofessionale) il Ministero afferma che si dovrà rispettare la normativa comunicatia vigente sugli aiuti regolamento n. 651/2014: "gli aiuti di Stato con costi ammissibili identificabili (come nel caso del credito d’imposta in questione) possono essere cumulati senza limitazioni con altri aiuti di Stato che riguardino costi ammissibili diversi: in tale situazione, in altri termini, non si pongono problemi di cumulo e l’impresa può sommare i benefici derivanti dall’applicazione dei diversi incentivi senza che le relative misure interferiscano tra di loro.