Chiarimenti sugli obblighi che devono rispettare gli intermediari in merito alla consegna della dichiarazione trasmessa telematicamente sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta 97 del 6 dicembre 2018 e qui allegata.
L'istante in qualità di intermediario abilitato a trasmettere dichiarazioni nello svolgimento della propria attività, effettua numerosi invii di documenti informatici, inclusi le dichiarazioni fiscali dei clienti, modulistica IVA varia, modelli di pagamento, contratti, liquidazioni periodiche, Intrastat, ecc.
Lo studio dispone di una piattaforma internet attraverso la quale il cliente può consultare/scaricare la propria documentazione accedendo ad un'area dedicata e riservata, tramite credenziali fornite al momento della registrazione. A tal proposito, l'istante, chiede se è possibile seguire il seguente iter:
- invio di una comunicazione tramite PEC con cui avvisare il contribuente che entro 30 giorni dal termine di presentazione all'Agenzia delle entrate i documenti telematici trasmessi sul portale dello Studio saranno a disposizione in apposita area riservata, fornendo le istruzioni per il download, la stampa e illustrando gli obblighi di conservazione degli stessi ai sensi di legge;
- entro 30 giorni dal termine della presentazione all'Agenzia delle entrate pubblicazione nell'area riservata al contribuente del documento telematico trasmesso, con relativa ricevuta di presentazione, affinché il contribuente possa assolvere, tramite la sottoscrizione e la conservazione, gli obblighi previsti dall'articolo 3, comma 9 del D.P.R. 322/98
La risposta positiva delle Entrate è stata così motivata. Gli intermediari,comprese a determinate condizioni le società tra professionisti possono essere incaricati di trasmettere, per via telematica, all'Agenzia delle entrate, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del contribuente sia quelle predisposte dal contribuente stesso. Inoltre entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, gli intermediari devono rilasciare al contribuente
- la dichiarazione trasmessa,
- copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione della dichiarazione.
I contribuenti e i sostituti di imposta che presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario devono conservare una dichiarazione sottoscritta, mentre analogo requisito non è, invece, prescritto per i soggetti incaricati della trasmissione, che possono conservare su supporto informatico le copie delle dichiarazioni trasmesse, a condizione che siano riproducibili su modello conforme a quello approvato.
Coerentemente con tale interpretazione, in precedenti documenti di prassi è stato chiarito che
- il contribuente è tenuto alla conservazione della dichiarazione originale da lui sottoscritta
- la copia su supporto informatico conservata dall'incaricato della trasmissione telematica può non riprodurre la sottoscrizione del contribuente. Pertanto, il soggetto che presta l'assistenza fiscale può richiedere al contribuente l'apposizione della sottoscrizione sulla copia della dichiarazione, anche proponendo l'utilizzo di uno dei sistemi previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale.
Pertanto il sistema di consegna dei documenti ipotizzato dall'istante è condivisibile.