Nessun obbligo di fattura o ricevuta fiscale o scontrino per i servizi elettronici resi nei confronti di committenti residente non soggetti passivi di imposta. A fornire questo importante chiarimento è la risposta dell'Agenzia delle Entrate 96 del 5.12.2018 e qui allegata. L'interpello riguarda una società che svolge molteplici attività via internet o comunque collegate alla rete documentandole con l’emissione di apposite fatture e che ha chiesto delucidazioni in merito
Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che per “servizi elettronici” devono intendersi tra gli altri:
- la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti;
- i servizi che veicolano o supportano la presenza di un’azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web;
- i servizi elencati nell’allegato I [tra cui, ad esempio, «contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche» e «siti personali (weblog) e statistiche relative ai siti web»,
Stanti le previsioni normative richiamate e la descrizione offerta dall’istante in merito ai servizi che rende si ritiene che tali servizi rientrino tra quelli esclusi dagli obblighi di certificazione. Ne deriva, per la loro documentazione, che non solo non vi è obbligo di emettere fattura – fatta eccezione per l’eventuale richiesta del committente che agisce al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione, oppure quando lo stesso è soggetto passivo d’imposta – ma nemmeno scontrino o ricevuta fiscale.
In assenza di obbligo, laddove si volesse comunque documentare l’operazione con ricevuta fiscale, occorre rammentare che lo stesso deve essere dotato di requisiti tali da non consentirne una emissione elettronica. Ciò non significa, tuttavia, che la consegna di copia del documento non possa avvenire via e-mail se realizzata nel rispetto del CAD (Codice Amministrazione Digitale) e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014.
Attenzione al fatto che le indicazioni qui fornite sulla documentazione dei servizi TTE riguardano le ipotesi di rapporti con soggetti residenti/stabiliti in Italia. Laddove, invece, i clienti fossero privati consumatori residenti in altri Stati membri dell’Unione europea, sarà possibile, in alternativa, avvalersi del Mini One Stop Shop (c.d. “MOSS”) rimanendo territorialmente non rilevanti in Italia le prestazioni di servizi TTE rese a privati consumatori residenti al di fuori dell’Unione europea.