Il pacchetto di emendamenti alla legge di bilancio 2019 in tema di aiuti alle famiglie , dopo le osservazioni giunte da varie parti sulla prima bozza della legge, è diventato abbastanza sostanzioso e prevede:
Articolo 7-bis - Detrazioni fiscali in materia di mantenimento dei cani guida per i non vedenti. L’articolo 7-bis, che innalza da 516.46 a 1.000 euro la detrazione forfetaria per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida, nel limite di spesa di 510.000 euro per il 2019 e 290.000 euro a decorrere dall’anno 2021. A tal fine si modifica l’articolo 15, comma 1-quater, Tuir. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione del programma di governo, di cui all’articolo 55.
Allart. 21 bis si aggiunge il comma 4-quater che proroga al 2019 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente (di cui all’articolo 4, comma 24, lett. a), della L. 92/2012, come prorogato da successivi provvedimenti), elevandone la durata a 5 giorni. Inoltre, si dispone anche per il 2019 che il padre possa astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima).
Si conferma, inoltre, la copertura finanziaria prevista per il biennio 2017-2018 .
Articolo 27 bis sull' incentivo seggiolini antiabbandono: stanzia 1 milione di euro da destinare agli incentivi per l’acquisto dei dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli, resi obbligatori dalla legge n.117 del 2018. La legge 117/2018 prevede che l’obbligo di dotazione di tali dispositivi si applichi decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che dovrà individuare le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi medesimi e comunque a decorrere dal 1°luglio 2019. .
Articolo 52-bis - Incremento del tempo pieno nella scuola primaria
Si incrementa il limite di spesa relativo alla dotazione organica dei docenti in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria, al fine di ampliare le possibilità di tempo pieno nella stessa. Le modalità per l’incremento del tempo pieno nella scuola primaria devono essere stabilite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Poiché l’ampliamento del tempo pieno richiede anche la disponibilità di strutture e servizi, occorre valutare se sia sufficiente il parere della Conferenza unificata o se, invece, non occorra un’intesa.
Articolo 54-bis - Risorse per iniziative a favore degli studenti con disabilità presso le Istituzioni AFAM Belotti Lega
Si incrementa la dotazione del Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) di € 0,5 mln annui a decorrere dal 2019, per consentire alle stesse di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con handicap riconosciuto ai sensi della L. 104/1992, con invalidità superiore al 66%, o con certificazione di disturbo specifico di apprendimento (DSA).
Aggiunge l’art. 37-bis che, al comma 1, ridisciplina il Fondo per le politiche della famiglia, e introduce, ai commi da 2 a 5, ulteriori misure in tema di conciliazione vita-lavoro e sostegno alle famiglie, affidato al nuovo Ministero per la Famiglia, tra cui :
- il riordino dell’organizzazione e del funzionamento dell’Osservatorio nazionale della famiglia, di quello per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, nonché dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza,
- la possibilità il comma in alternativa a quanto previsto dall’art. 16, c. 1, del D.Lgs. 151/2001, che vieta di adibire al lavoro le donne in gravidanza in determinati periodi (durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, durante i tre mesi dopo il parto e durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta), alle lavoratrici sia riconosciuta la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto entro i cinque mesi successivi allo stesso (a condizione che il medico competente attesti che tale opzione non porti pregiudizio alla salute della donna e del bambino.
- obbligo a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati,di dare priorità alle richieste di esecuzione del lavoro agile fatte dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità, ovvero ai lavoratori con figli disabili che necessitino di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.
- in materia di Carta della famiglia (L. n. 208/2015) relativamente alla platea dei destinatari. si modificano i destinatari per cui sarà riservata alle famiglie costituite da cittadini italiani ovvero appartenenti a Paesi membri dell’Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano, ma no n extracomunicati con almeno tre figli conviventi di età non superiore ai 26 anni (non piu solo minori).
- si aumenta a 1.500 euro su base annua il buono per l’iscrizione in asili nido pubblici o privati previsto alla legge di bilancio 2017 (art. 1, co. 355, della L. 232 del 2016) e lo estende a ciascun anno del triennio 2019- 2021. A decorrere dal 2022 esso è determinato, nel rispetto del limite di spesa programmato e comunque per un importo non inferiore a 1.000 euro su base annua, tenuto conto degli esiti del monitoraggio previsto per la misura.