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CESSIONE ECOBONUS E SISMA BONUS: NESSUNA REGISTRAZIONE DELL'ATTO

3 minuti, Redazione , 07/12/2018

Cessione ecobonus e sisma bonus: nessuna registrazione dell'atto

Cessione credito d'imposta ecobonus e sisma bonus: le Entrate chiariscono che non è necessaria la registrazione dell'atto

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Non è necessario registrare gli atti di cessione del credito d'imposta corrispondente alle detrazioni spettanti per l'ecobonus e sisma bonus. E' questo quanto chiarito nella Risoluzione dell'Ageniza delle Entrate 84 del 5 dicembre 2018 e qui allegata.

In particolare, nel documento di prasi sono stati chiesti all'Agenzia delle Entrate chiarimenti sulla cessione del credito corrispondente alle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus) nonché per quelli finalizzati alla riduzione del rischio sismico (sisma bonus). Com'è noto infatti, gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici o alla riduzione del rischio sismico degli edifici ricadenti nelle zone sismiche  1, 2 e 3, in luogo della detrazione, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Pertanto, è previsto che il condomino possa cedere l'intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l'esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d'imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d'imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.

Il condomino che cede il credito, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, comunica all'amministratore del condominio, entro il 31 dicembre del periodo d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa, l'avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest'ultimo, oltre al proprio nome, cognome e codice fiscale. L'amministratore del condominio, a sua volta, comunica all'Agenzia delle entrate negli stessi termini disciplinati dal decreto ministeriale 1° dicembre 2016, l'accettazione del cessionario, la denominazione e il codice fiscale di quest'ultimo e l'ammontare del credito d'imposta ceduto sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell'anno precedente. L’amministratore consegna, inoltre, al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili indicando anche il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all'Agenzia delle entrate. Il mancato invio da parte dell’amministratore del condominio della predetta comunicazione all'Agenzia delle entrate rende inefficace la cessione del credito da parte del condomino.

Il credito diviene disponibile per il cessionario a partire dal 10 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e sempreché il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d'imposta. Il cessionario può utilizzare il credito in compensazione o può cederlo in tutto o in parte, dopo che lo stesso credito è divenuto disponibile dandone comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Le modalità da seguire per la corretta cessione del credito prevedono una procedura di comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei condomini che vi provvedono attraverso l'amministratore del condominio o, qualora non obbligati alla relativa nomina, attraverso il condomino incaricato. Pertanto non assume rilevanza la forma che viene utilizzata per procedere alla cessione del credito in quanto la normativa non detta regole particolari da seguire per il perfezionamento della cessione del credito né contiene prescrizioni in ordine alla forma con la quale la cessione deve essere effettuata. Come detto, è condizione di efficacia della cessione la comunicazione effettuata all’Agenzia delle entrate da parte dell’amministratore del condominio o del condomino incaricato. Fatta tale premessa, ai fini dell’imposta di registro non vi è l’obbligo di richiedere la registrazione. Infatti non sono generalmente soggetti all’obbligo di registrazione gli “atti e documenti formati per l’applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse da chiunque dovute”. Il diritto alla detrazione è un elemento di tale rapporto, in quanto lo stesso nasce per effetto dell’applicazione di una norma tributaria e si esercita al momento della liquidazione dell’imposta.

Infine, si precisa che l’atto di cessione non è soggetto all’obbligo di registrazione neanche laddove lo stesso dovesse rivestire la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, in base a quanto previsto dall’art. 7 del d.P.R 131/86, secondo cui “per gli atti indicati nella tabella allegata al presente testo unico non vi è obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d’uso, se presentati per la registrazione, l’imposta è dovuta in misura fissa”.

Allegato

Risoluzione Agenzia delle Entrate 84 del 5.12.2018

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