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OPERATORI SOCIO SANITARI: PRESTAZIONI SOGGETTE A IVA ORDINARIA

3 minuti, Redazione , 04/12/2018

Operatori socio sanitari: prestazioni soggette a IVA ordinaria

Prestazioni rese dagli OSS soggette ad IVA con aliquota ordinaria. Non prevista l'esenzione IVA. A dirlo le Entrate

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L’operatore socio sanitario non rientra tra i soggetti abilitati all’esercizio delle professioni sanitarie, e pertanto le prestazioni rese dai predetti operatori non applicano l’esenzione Iva ma devono essere assoggettate ad Iva con applicazione dell’aliquota ordinaria. E' questo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta 90 del 3 Dicembre 2018.

In particolare l'interpello è stato effettuato dalla società Alfa che presta servizi di assistenza sanitaria a domicilio per il trattamento delle malattie croniche respiratorie o degenerative. Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvale di figure professionali indipendenti, rappresentate da personale medico, infermieristico e riabilitativo, psicologi ed operatori socio sanitari (OSS), organizzate in team di esperti, in modo da eseguire qualunque tipologia di prestazione richiesta alla professione. Tali professionisti fatturano i propri servizi alla Società la quale, a sua volta, li rifattura ai pazienti ovvero alle aziende sanitarie appaltanti, singolarmente ovvero come pacchetti di servizi, a seconda delle specifiche previsioni contrattuali. Nell'interpello è stato così chiesto il corretto trattamento ai fini IVA di queste prestazioni.

Nel rispondere le Entrate hanno chiarito che l'articolo 10, primo comma, n. 18), del Dpr n. 633/1972, dispone che sono esenti dall’imposta "le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ovvero individuate con decreto del Ministero della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze". Come emerge da prassi ministeriale e dalla giurisprudenza, l’applicazione dell’esenzione Iva alle prestazioni sanitarie deve essere valutata in relazione alla natura delle prestazioni fornite, riconducibilinell’ambito della diagnosi, cura e riabilitazione, e in relazione ai soggetti prestatori, i quali devono essere abilitati all’esercizio della professione, a prescindere dalla forma giuridica che riveste il soggetto che le rende.

Per quanto concerne, in particolare, i soggetti prestatori abilitati all’esercizio della professione medica cui torna applicabile l’esenzione IVA occorre fare riferimento all’articolo 99, primo comma, del Testo unico delle leggi sanitarie secondo cui “è soggetto a vigilanza l'esercizio della medicina e chirurgia, della farmacia e delle professioni sanitarie ausiliarie di levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata". Rileva, altresì, il decreto del 17 maggio 2002, adottato dal ministro della Salute, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, recante individuazione delle prestazioni sanitarie esenti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, che all’articolo 1 dispone che “sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione alla persona rese, oltre che dagli esercenti una professione sanitaria o un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie indicate all’art. 99 del Testo unico delle leggi sanitarie (…) da:

  • a) gli esercenti le professioni di biologo e psicologo;
  • b) gli esercenti la professione sanitaria di odontoiatra di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409;
  • c) gli operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001 che eseguono una prestazione sanitaria prevista dai decreti ministeriali di individuazione dei rispettivi profili”.

Nel predetto ambito non è ricompresa la figura dell’operatore socio sanitario.

In proposito, il ministero della Salute ha chiarito che “l’Operatore Socio sanitario continua ad essere identificato come un operatore d’interesse sanitario che si caratterizza per essere sprovvisto delle caratteristiche della professione sanitaria in senso proprio, per la mancanza di autonomia professionale, con funzioni accessorie e strumentali e per una formazione di livello inferiore; per tali operatori non è prevista l’iscrizione ad uno specifico Albo professionale (…). In particolare l’Operatore socio sanitario è l’operatore che, a seguito dell’attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale regionale, svolge attività indirizzata a soddisfare bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario (…)”. Da ciò consegue, a parere del dicastero, che “per la tipologia di formazione e le competenze attribuite sopra esplicitate, l’Operatore Socio Sanitario non può essere assimilabile alle Professioni sanitarie e pertanto le sue prestazioni sono sottoposte ad IVA con aliquota ordinaria.

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Allegato

Risposta Interpello 90 del 3.12.2018

Tag: CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

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