A meno di un mese dall'entrata in vigore della fattura elettronica, non mancano dubbi e incertezze. Per limitare un pò questo problema, il 30 novembre l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le FAQ aggiornate. Tra le domande poste è stato chiesto quali saranno dal 1° gennaio 2019 gli obblighi in termini di fattura elettronica a carico di amministratore e condòmini.
Per prima cosa è utile ricordare che il condominio non è un soggetto titolare di partita IVA e non emette fattura. Nella risposta fornita le Entrate hanno ricordato come gli operatori IVA residenti o stabiliti che emetteranno fattura nei confronti di un condominio saranno tenuti ad emettere fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI) considerando il condominio alla stregua di un “consumatore finale”.
Pertanto, così come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018:
- nel compilare la fattura elettronica riporteranno il codice fiscale del condominio nel campo dell’identificativo fiscale CF del cessionario/committente;
- valorizzeranno il campo “codice destinatario” della fattura elettronica con il codice convenzionale “0000000”
- invieranno la fattura elettronica al SdI;
- consegneranno una copia della fattura elettronica trasmessa – in formato analogico o elettronico – al condominio.
- Nella copia dovrà essere esplicitamente detto che si tratta della copia della fattura trasmessa elettronicamente.
Attenzione: si ricorda che le stesse regole valgono anche per gli enti non commerciali non titolari di partita IVA.