E' possibile usare in compensazione il credito del sisma bonus e possono cedere il credito tutti i soggetti potenzialmente beneficiari della detrazione, indipendentemente dal fatto che debbano o meno versare l’imposta. Infatti, possono cedere il credito anche i soggetti che, pur sostenendo le spese, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta.
A riprendere i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nei vari documenti di prassi è stato il sottosegretario all'Economia Alessio Villarosa, che nel corso del Question time che si è svolto in Commissione Finanza della Camera, ha risposto all'interrogazione 5-00864 di Francesco Acquaroli (FdI) in merito al cd. sisma bonus, l'agevolazione fiscale che spetta sottoforma di credito d'imposta ai contribuenti nel caso di effettuazione di interventi antisismici.
Si ricorda che la legge di bilancio 2018 ha introdotto una detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali abbinati a quelli di messa in sicurezza antisismica e a quelli di riqualificazione energetica. La detrazione spetta nella misura
- dell’80% per i lavori eseguiti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, se determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore,
- dell’85% in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori.
La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali e si applica su un ammontare massimo di 136mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.
L’agevolazione è rivolta sia ai contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) sia ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires). Dal 2017 gli interventi possono essere realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per le attività produttive, situati sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) sia nelle zone sismiche a minor rischio (zona sismica 3), individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.