Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in merito al reverse charge nel caso di fattura elettronica sono stati forniti nelle FAQ disponibili sul sito internet dell'Agenzia stessa ed anche in occasione del videoforum del 15 gennaio 2019 organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in cui l'amministrazione ha risposto alle domande poste dai professionisti. In particolare, posto che le fatture elettroniche non sono modificabili nella domanda è stato chiesto se, nei casi in cui il debitore dell’imposta sia il cessionario/committente
- sia indispensabile che questi, ai fini dell’assolvimento del tributo, provveda a generare un documento informatico riportante l’integrazione della fattura del fornitore, da associare alla fattura stessa
- oppure possa ritenersi sufficiente che gli elementi per il calcolo dell’imposta dovuta emergano direttamente ed esclusivamente dalla registrazione della fattura ai sensi dell’art. 23, D.P.R. n. 633/72.
Nella risposta l'Agenzia delle Entrate per prima cosa ha precisato che per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzione di base:
- Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l’operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d’acquisto ai sensi dell’art. 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15.
- Per gli acquisti interni per i quali l’operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura “N6” in quanto l’operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell’articolo 17 del d.P.R. n. 633/72, l’adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una “integrazione” della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633/72.
Al fine di rispettare il dettato normativo, l’Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2luglio 2018 che una modalità alternativa all’integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa.
Al riguardo, si evidenzia che tale documento – che per consuetudine viene chiamato “autofattura” poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente – può essere inviato al Sistema di Interscambio e, qualora l’operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione.
L'argomento è stato affrontato anche nel videoforum del 15 gennaio 2019 organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in cui l'Agenzia delle Entrate ha risposto alle domande poste dai professionisti. In tale sede è stato esplicitamente chiesto se per le autofatture da emettere per l'integrazione di acquisti interni in reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR 633/72 devono riportare nel campo "TipoDocumento" il codice TD20 e TD1. L'Agenzia ha ricordato che in questo tipo di documento il codice da utilizzare è il TD1, in quanto i documenti con codice TD20 sono solo quelli relativi alle fatture ex articolo 6, comma 8 del D. Lgs 471/97.