L’Inps, con messaggio n. 4570 del 6 dicembre 2018, ha ricordato che , come previsto dalla legge 201 2011 che ha introdotto l'adeguamento dell'età per la pensione di vecchiaia all'innalzamento della speranza di vita, a partire dal 1° gennaio 2019 il requisito anagrafico minimo previsto per ricevere l’assegno sociale, l’assegno sociale sostitutivo della pensione d’inabilità civile e l’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali, nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione non reversibile ai sordi, sarà innalzato di 5 mesi . Come per le pensioni di vecchiaia legate all'assicurazione obbligatoria , dunque, l’età di accesso alle prestazioni sarà pari a 67 anni.
Il messaggio sottolinea che coloro i quali compiono l’età prevista dalla normativa attualmente vigente (66 anni e 7 mesi) entro il 31 dicembre 2018, a prescindere dalla data di presentazione dell’istanza di assegno sociale, sono da considerare “ultrassessantacinquenni”.
Ne consegue che tali soggetti:
a) qualora presentino la domanda di assegno sociale successivamente al 1° gennaio 2019, saranno ritenuti titolari del requisito anagrafico pur non avendo ancora compiuto i 67 anni previsti a partire dal 2019;
b) qualora richiedano il riconoscimento dell’invalidità civile nel corso del 2019 prima di avere compiuto 67 anni, in caso di accoglimento della domanda conseguiranno comunque la condizione di invalidi “ultrasessantacinquenni”, per cui sarà preclusa la possibilità di richiedere la pensione di inabilità o l’assegno mensile di assistenza nonché la pensione ai sordi.