Il decreto fiscale 119/2018 convertito in legge n.136 del 18/12/2018 ha introdotto all’art. 9 la sanatoria degli errori formali dove prima era prevista la dichiarazione integrativa speciale abolita in sede di conversione del decreto legge.
Il comma 8 del detto art. 9 prevede l’emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per disciplinare le modalità attuative della previsione legislativa, ma a tutt’ora detto provvedimento non è stato ancora emanato.
La sanatoria riguarda
- le irregolarità,
- le infrazioni
- le inosservanze di obblighi o adempimenti,
di natura formale che non rilevano sulla determinazione della base imponibile
- delle imposte sui redditi,
- dell'IVA
- dell'IRAP
- del pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018,
Tale procedura di regolarizzazione non può essere esperita:
- con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto legge n. 167 del 1990 ;
- per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato;
- per le irregolarità e altre violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della disposizione in esame.
Il costo della sanatoria
Le irregolarità formali possono essere regolarizzate mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.
Non importa quindi quante irregolarità sono state commesse nell’anno di imposta perché la somma di 200 euro sana tutte le irregolarità dell’anno oggetto di sanatoria, a condizione tuttavia che le irregolarità vengono rimosse.
Se non vengono rimosse non sono coperte da sanatoria e questo è un grosso limite per l’adesione in quanto l’individuazione degli errori formali sanzionabili non è semplice.
Ricordiamo infatti che l’articolo 6, comma 5-bis del d.lgs. 472/97 parla della non sanzionabilità degli errori meramente formali, che quindi non hanno titolo per rientrare nella sanatoria in quanto già di per sé non sanzionabili, recita infatti il detto articolo che “Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo”.
Deve trattarsi allora di errori formali che pero’ arrecano pregiudizio all’esercizio di controllo dell’agenzia e incidono anche indirettamente sulla determinazione dell’imposta.
Come si vede pertanto questa sanatoria richiede chiarimenti che ad oggi non sono stati emanati.
Il termine per il pagamento
L’importo di 200 euro per annualità per sanare gli errori formali deve essere eseguito in due rate di pari importo
- la prima entro il 31 maggio 2019
- la seconda entro il 2 marzo 2020.