E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2018 il decreto del ministero dell’Economia , di concerto con il ministero del Lavoro, che definisce il tasso di adeguamento all’inflazione pari all'1.1% per le pensioni in pagamento dal 1.1.2019, relativo al 2018. Viene anche confermato quanto calcolato a fine 2017 , sempre pari all'1,1% per gli assegni 2018.
Il tasso infatti viene determinato sulla base dell’indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati rispetto all’anno precedente e per il 2018 si basa oggi sulle variazioni registrate fino al 30 settembre 2018. Non si tratta quindi di un valore definitivo e alla fine del 2019 potrebbe essere modificato dando luogo a successivi conguagli sugli assegni previdenziali del 2020 alla fine dell’anno prossimo
Come per gli anni sorsi, non tutti gli assegni in realtà godranno di un aumento netto dell'1,1% in quanto per l'applicazione si utilizza un meccanismo previsto dalla legge 147/2013 che prevede :
- un adeguamento del 100% del valore per gli assegni a fino a 3 volte il minimo
- del 95% per gli assegni di valore oltre 3 e fino a 4 volte il minimo;
- del 75% oltre 4 volte e fino a 5
- del 50% oltre 5 volte e fino a 6;
- del 45% oltre sei volte il minimo.
Tale meccanismo è in scadenza proprio a fine 2018 e , se non fosse prorogato, si tornerebbe al sistema di calcolo della legge 388/ 2000, leggermente piu generoso per le pensioni piu alte ( in cui la riduzione del valore assoluto si applica solo all'importo eccedente lo scaglione cui appartiene l'assegno pensionistico) .
Potrebbe anche essere realizzato uno nuovo meccanismo, all'interno della riforma relativa all'anticipo pensionistico con Quota 100 , di cui tanto si parla e in attesa di qualche bozza legislativa.