Nella risposta all'interpello n. 82 del 19 novembre 2018 l'Agenzia ha dato parere negativo ad una richiesta concernente l'esenzione fiscale sul compenso per un servizio civile regionale. Nell'interpello una contribuente chiedeva se poteva considerare ancora a carico la figlia , titolare di un contratto di leva civica volontaria regionale di 12 mesi stipulato con un’Associazione di comuni per la quale aveva ricevuto Certificazione unica per il 2017 pari a 3.036,60 euro.
Veniva specificato in particolare se tale compenso poteva essere considerato reddito esente , parificandolo agli assegni degli operatori in servizio civile universale, che godono dell'agevolazione prevista dall’articolo 16, comma 3, del Dlgs 40/2017.
Come detto l'Agenzia non concorda con quanto suggerito nell'interpello in quanto l'esenzione fiscale citata deriva dalla Riforma del Terzo settore e dal successivo Dlgs 40/2017 che hanno creato un istituto del tutto nuovo, il Servizio civile universale, dipendente direttamente dalla presidenza del Consiglio.
Il decreto contiene un articolo che consente comunque alle Regioni di istituire, in autonomia, servizi civili regionali con finalità proprie e non assimilabili al servizio civile universale.
Inoltre il contratto sottoposto all'attenzione dell'Agenzia specifica chiaramente che il rapporto in questione si inquadrava come collaborazione coordinata con reddito assimilabile a quello dipendente.
L'Agenzia delle Entrate afferma quindi che, dati i profili giuridici sostanzialmente diversi delle due prestazioni volontarie, il trattamento fiscale è diverso e non consente l'estensione dell'esenzione riconosciuta dall’articolo 16 del Dlgs 40/2017 ; viene ricordato in proposito un parere conforme della Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale (prot. n. 102361 del 21/05/2018) .
La conclusione è che la Certificazione Unica per il 2017 risulta corretta e che il reddito indicato, superiore alla soglia massima prevista per legge (2840,51 euro), non consente di considerare la figlia come fiscalmente a carico del genitore per il 2017.