Con la pubblicazione di due principi di diritto e di due interpelli, l'Agenzia delle Entrate torna sul tema ACE (Aiuto alla Crescita Economica) fornendo chiarimenti.
In particolare, il principio di diritto 11 2018 chiarisce che i crediti da finanziamento verso soggetti appartenenti al medesimo gruppo di imprese rappresentano uno strumento idoneo a moltiplicare la fruizione infragruppo dell’agevolazione ACE. Per tale ragione, l’articolo 10, comma 3, lettera e), del Decreto ACE (DM 14.3.2012) prevede la riduzione della base di calcolo dell’ACE del soggetto che presenta un incremento dei finanziamenti rispetto a quelli risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Tuttavia, nella circolare 12/E/2014 è stato chiarito che il finanziatore potrà richiedere la disapplicazione della norma antielusiva laddove il destinatario del finanziamento non abbia, a sua volta, eseguito alcuna delle operazioni duplicative del beneficio di cui all’articolo 10 del decreto ACE, vale a dire:
- conferimenti in denaro,
- finanziamenti a soggetti del gruppo,
- acquisto di partecipazioni o aziende infragruppo.
Il destinatario del finanziamento, tuttavia, potrebbe presentare una propria base ACE alimentata (anche) da apporti di capitale. In tal caso, qualora dovesse compiere, lui stesso, un’operazione che duplica la fruizione del beneficio, si presume che abbia utilizzato prioritariamente le somme che gli sono pervenute a titolo di apporto. Tali somme, dunque, andranno sterilizzate dalla base ACE del soggetto finanziato. Ne consegue che, fino a concorrenza della riduzione operata, si deve escludere che l’incremento dei crediti da finanziamento registrato dal finanziatore abbia avuto un effetto duplicativo del beneficio ACE nell’ambito del gruppo pertanto entro tali limiti, il finanziatore potrà disapplicare l’articolo 10, comma 3, lettera e), del decreto ACE.
Per quanto riguarda il principio di diritto 12 2018, il documento delle Entrate chiarisce che una delle ipotesi di disapplicazione delle disposizioni antielusive del decreto ACE ricorre quando l’accrescimento patrimoniale rilevante ai fini dell’ACE si è determinato per esclusivo effetto di utili accantonati nelle riserve disponibili. Secondo i chiarimenti resi nella circolare 21/E/2015, in tali casi la disapplicazione può essere riconosciuta a condizione che il contribuente non abbia registrato somme in ingresso che abbiano già formato base ACE per altri soggetti del gruppo, a titolo di conferimenti in denaro provenienti da qualunque soggetto (anche estraneo al gruppo di appartenenza) oppure a seguito di una qualunque delle altre operazioni di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto ACE (finanziamenti, corrispettivi per cessione di partecipazioni e/o aziende infragruppo). Su tali premesse, se il contribuente presenta una base ACE mista, composta cioè sia da conferimenti che da utili accantonati, laddove compia una o più operazioni di cui all’articolo 10 del decreto ACE, dovrà apportare riduzioni fino a concorrenza dell’importo della base ACE formata dai conferimenti. Una volta neutralizzata la base ACE frutto degli apporti di capitale, residua quella alimentata da utili non distribuiti che rende ulteriori ed eventuali operazioni in uscita non duplicative nel presupposto, però, che non sussistano ulteriori flussi di denaro in ingresso che abbiano già formato base ACE per altri soggetti del gruppo.
Con la Risposta d'interpello 86 del 26 Novembre 2018 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che con riferimento all'agevolazione ACE i soggetti esteri esercenti in Italia attività commerciali per mezzo di stabili organizzazioni, rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione. Per tali soggetti, le disposizioni contenute nel Decreto ACE si applicano con riferimento agli incrementi del "fondo di dotazione" della stabile organizzazione rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Il decreto definisce cosa deve intendersi per incrementi e decrementi di capitale proprio in relazione alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
Con la Risposta 87 del 26 Novembre 2018 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il beneficio non si applica alle società agricole che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 TUIR. Nel caso di specie la cooperativa agricola determina il reddito con il regime analitico e, pertanto, rientra nel campo di applicazione dell'agevolazione.