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SCISSIONE PARZIALE DEL RAMO IMMOBILIARE A FAVORE DELL'UNICO SOCIO: NIENTE ABUSO

2 minuti, Redazione , 27/11/2018

Scissione parziale del ramo immobiliare a favore dell'unico socio: niente abuso

Valutazione anti-abuso di scissione parziale del ramo immobiliare a favore della società controllante: parere positivo delle Entrate

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La scissione parziale del ramo immobiliare a favore della società controllante, finalizzata a separare l’attività immobiliare da quella industriale, è lecita e rientra nella libertà di scelta tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale, riconosciuta dall’ordinamento tributario. E' questo il senso della risposta 75 dell'Agenzia delle Entrate del 20 Novembre 2018

In particolare, la società istante, ALFA svolge attività di importazione e distribuzione di ricambi per veicoli. La compagine sociale è costituita da un unico socio, la società BETA che svolge attività di elaborazione dati e di locazione di immobili civili e industriali propri. La società istante intende porre in essere un’operazione di scissione parziale del ramo immobiliare a favore della società controllante con lo scopo di separare l’attività immobiliare da quella industriale.  Ai fini fiscali la scissione si configura come un’operazione neutrale per tutti i soggetti coinvolti. La scissione non genera alcun rapporto di concambio né assegnazione di nuove quote dal momento che non si procede ad aumentare il capitale sociale della beneficiaria e che quest’ultima è proprietaria dell’intero capitale sociale della scissa. 

Nel rispondere le Entrate hanno chiarito che l’operazione di scissione prospettata dall’istante non costituisca un’operazione abusiva ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non consentendo la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito. La scissione in esame, al pari dell’assegnazione degli immobili al socio che avrebbe potuto altrettanto in alternativa effettuarsi, appaiono, infatti, entrambe operazioni fisiologicamente idonee e, perciò, poste su un piano di pari dignità, a consentire la separazione dell’attività industriale e commerciale da quella immobiliare. La scelta operata dal contribuente a favore della scissione ricade, perciò, nell’ambito di applicazione del comma 4 dell’articolo 10-bis, ai sensi del quale resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale, ma poste dall’ordinamento tributario su un piano di pari dignità.

Ai fini dell’imposizione indiretta, si fa presente che:
  • le operazioni di scissione societaria sono sottoposte a registrazione con applicazione dell'imposta nella misura fissa di Euro 200;
  • le società beneficiarie della scissione devono effettuare la rettifica della detrazione IVA, qualora sussistano i presupposti.

Il testo del documento di prassi è allegato a questo articolo.

Allegato

Risposta_interpello_75_2018

Tag: OPERAZIONI STRAORDINARIE OPERAZIONI STRAORDINARIE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

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