L’Assemblea di Palazzo Madama, giovedì 15 novembre 2018, ha approvato in via definitiva, il disegno di legge n. 909, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 109/2018, recante disposizioni urgenti per la città di Genova e altre emergenze, già approvato in prima lettura dalla Camera.
L’articolo 4-ter, derogando alle disposizioni generali in materia di ammortizzatori sociali, prevede la concessione, di un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con riferimento ai lavoratori del settore privato (compreso quello agricolo) che, a seguito del crollo del Ponte Morandi, siano impossibilitati o penalizzati (totalmente o parzialmente) a prestare attività lavorativa.
Ai sensi della circolare INPS 19/2018, gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale sono pari, per il 2018:
- per i lavoratori con retribuzione mensile inferiore o pari ad euro 2.125,36 (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive) euro 982,40 lordi che, al netto del 5,84% (aliquota a carico del lavoratore determinata ai sensi dell’articolo 26 della Legge n. 41/1986 e dell’articolo 1, comma 769, della L. 296/2006), sono pari ad euro 925,03;
- per i lavoratori con retribuzione mensile superiori ad € 2.125,36 (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive) euro 1.180,76 lordi che, al netto del 5,84% (aliquota determinata a carico del lavoratore determinata ai sensi dell’articolo 26 della Legge n. 41/1986 e dell’articolo 1, comma 769, della L. 296/2006), sono pari ad euro 1.111,80.
L’art. 4 del d.l. n. 109 del 2018, convertito in legge, con modificazioni prevede quindi :
- (comma 1) a decorrere dal 14 agosto 2018 e per un massimo di 12 mesi, la concessione della richiamata indennità (e della relativa contribuzione figurativa) in favore dei suddetti lavoratori dipendenti da aziende, o da soggetti diversi dalle imprese, operanti nelle aree del territorio della Città Metropolitana di Genova, individuate con specifico provvedimento del Commissario delegato (sentiti la Regione Liguria ed il Comune di Genova), a condizione che abbiano subito un impatto economico negativo e che non rientrino nell'ambito di applicazione delle norme in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che abbiano esaurito le tutele previste dalla normativa vigente;
- (comma 2) indennità una tantum pari a 15.000 euro in favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di rapporti di agenzia o di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi (compresi i titolari di attività di impresa e professionali), che siano iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza e che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa del crollo del Ponte Morandi, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato;
- i benefici sono concessi, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per il 2018 e di 19 milioni di euro per il 2019, con specifico decreto dalla Regione (Liguria), la quale invia la lista dei beneficiari all’INPS che provvede all’erogazione delle richiamate indennità (comma 3).
Le domande andranno presentate alla Regione, che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.
L'INPS provvederà al relativo monitoraggio finanziario, nel rispetto del limite di spesa senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Spetta inoltre all’INPS fornire i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze ed alla Regione Liguria.