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FATTURA ELETTRONICA: OBBLIGATORIO IL RIFERIMENTO NORMATIVO

1 minuto, Redazione , 23/11/2018

Fattura elettronica: obbligatorio il riferimento normativo

Indicazioni contenute nella fattura elettronica: necessario il riferimento alle norme.Per ora nessuno scarto dal sistema interscambio senza tale indicazione

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Nessun esonero dall’indicare nelle fatture elettroniche la specifica norma comunitaria o nazionale di riferimento, in quanto tale informazione:

  • è indispensabile al cessionario/committente per la registrazione della fattura passiva e per la compilazione della dichiarazione annuale Iva;
  • è obbligatoria sia in base al Dpr 633/1972, sia in base alle specifiche tecniche della fattura elettronica (allegato A del provvedimento del 30 aprile 2018, paragrafo 2.1.8).

La necessità di indicare il riferimento normativo sussiste anche in caso di fattura senza Iva, con indicazione della natura dell’operazione. Si ricorda, infatti, che l’elemento “Natura” è obbligatorio, se l’elemento “AliquotaIVA” è pari a zero, mentre non deve essere presente, se l’elemento “AliquotaIVA” è diverso da zero. Nell’elemento “Natura” della fattura elettronica va riportato il codice che esprime la natura delle operazioni che non rientrano tra quelle imponibili.

Si segnala tuttavia che nella pratica, nonostante tale obbligo, il sistema di interscambio non scarta le fatture elettroniche che non hanno questa indicazione.
La stampa specializzata auspica che si introduca lo scarto dal 1° gennaio 2019  in quanto le informazioni della normativa Iva che disciplina l’operazione sono indispensabili al cessionario per la corretta contabilizzazione della fattura e compilazione della dichiarazione Iva. Esempio tipico sono le operazioni in reverse charge interno: i subappalti in edilizia (articolo 17, comma 6, lettera a, Dpr 633/1972), i servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi a edifici (lettera a-ter), le compravendite di energia elettrica (lettera d-quater), di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo o di rottami (articolo 74, commi 7 e 8, dpr 633/1972). In questi casi in fattura va indicato nell’elemento “Natura” il codice N6, che sta per inversione contabile, ma per la compilazione del rigo VE35 del modello Iva annuale, le operazioni vanno indicate rispettivamente nei campi 4, 8, 9 e 2.

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Commenti

Roberto - 30/11/2018

il riferimento normativo è necessario anche per operazioni con IVA ad esigibilità differita come nel caso di un libero professionista?

Roberto - 30/11/2018

salve in caso di fattura con iva a esigibilità differita (ad es. nel caso di un libero professionista) sarà necessario inserire il riferimento normativo?

Miky - 27/11/2018

Io credo che nessuno si renda conto di cosa significhi tutto ciò per la marea di piccole aziende che verranno costrette a sottostare a questo obbligo. relativamente al "reverse charge", io che ho sperimentato, come soggetto passivo, tutta la farraginosità di tale procedura (sia relativamente ai registri IVA e ancor di più in merito alle annotazioni contabili - e non stò ad elencare la paranoia della autofattura e dei giriconto per annullare tutto) voglio avvisare pubblicamente che, dal prossimo anno, se avrò necessità di una prestazione che rientri in tale normativa, la pagherò in contanti senza fattura e chiedendo un pò di sconto. La fattura elettronica, i suoi codici, e tutte le altre "menate" la lascio a Padoan e Renzi, quando non giocano a monopoli possono, per riposarsi, giocare al "piccolo burocrate" e buon divertimento a loro. La domanda è: quanti faranno la mia stessa scelta ? Quanti passeranno dall'obbligo della fatturazione elettronica al "comodo" contante dell'economia parallela ?

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